Pubblicazione legale:
Cosa fare in caso di incidente stradale.
Primo scenario: incidente con dinamica controversa e/o con feriti
La prima cosa da fare è denunciare tempestivamente il sinistro alle Forze dell’Ordine e chiamare i soccorsi tramite il 118 se vi sono dei feriti.
È consigliabile evitare di spostare i mezzi o, nel caso ciò non fosse possibile, scattare delle fotografie per poter ricostruire la dinamica.
Se ci sono testimoni oculari, far sì che attendano l’arrivo delle Autorità al fine di rilasciare le loro dichiarazioni o, in caso contrario, richiedere i loro recapiti.
In caso di lesioni che non necessitano di intervento del 118, recarsi successivamente presso una struttura sanitaria pubblica per gli accertamenti del caso.
Secondo scenario: incidente con dinamica chiara con feriti lievi
Se la dinamica è chiara ed entrambe le parti concordano sulla ricostruzione della stessa e sulle relative responsabilità, è sufficiente compilare il modello CAI/CID (constatazione amichevole), senza dover coinvolgere le Autorità. Il modello dovrà essere firmato da entrambi i conducenti.
2. Come fare la denuncia di sinistro alla mia compagnia assicurativa?
La comunicazione alla propria assicurazione deve essere effettuata entro tre giorni dalla data dell'incidente, in base all’art. 1913 c.c. In caso di accordo tra i conducenti sulla dinamica, basta trasmettere alla compagnia una delle quattro copie del modulo blu di contestazione amichevole (CAI), compilato in modo chiaro e completo e con la firma di entrambi i soggetti coinvolti.
In caso di mancato accordo tra le parti sulla dinamica del sinistro, compilare ugualmente il CAI e trasmetterlo, anche se sottoscritto solo da una parte, alla compagnia. In entrambi i casi conviene ugualmente rivolgersi ad un legale; così da evitare di incorrere in errori o omissioni che possano pregiudicare il risarcimento. La mancata denuncia può produrre conseguenze e sulla perdita del diritto al risarcimento.
3. Cosa fare per ottenere il risarcimento per i danni materiali?
Per calcolare i danni occorsi al veicolo dopo un incidente in auto, vengono prese in considerazione tutte le spese necessarie per la riparazione del mezzo stesso. Nel caso in cui l'importo del danno sia superiore al valore del veicolo, il titolare verrà risarcito nel limite dell’importo di quel valore oltre eventualmente delle spese di demolizione e nuova immatricolazione.
Per quantificare il danno, l’assicurazione si rivolge a un proprio perito di fiducia, il quale redige una perizia che determina l’importo da risarcire. A volte è consigliabile recarsi in un’officina convenzionata con l’assicurazione per effettuare le riparazioni, il che facilita il riconoscimento da parte della compagnia delle spese sostenute.
l’avvocato nominato può replicare alle offerte avanzate dalle Compagnie Assicurative, le quali tentano sempre di risarcire un importo minore del dovuto.
4. Come ottenere il risarcimento per danni fisici da incidente stradale?
I danni fisici sono sempre associati al danno biologico, che può essere temporaneo o permanente. È il medico legale che valuta tale tipo danno, in base alla documentazione sanitaria prodotta dal danneggiato e dopo averlo visitato: il danno viene determinato in base ad apposite tabelle che riportano i punteggi, ed è espresso in percentuale, per ogni tipo di lesione.
Il danno biologico può essere distinto in inabilità temporanea, ossia limitata nel tempo e non definitiva, e invalidità permanente, nel caso in cui le menomazioni fisiche siano irrimediabili e tali da compromettere per sempre la vita dell'assicurato, misurata in percentuale dall'1% al 100%.
L’avvocato affianca il cliente in questo percorso consigliando la strategia migliore per ottenere il giusto risarcimento.
5. Cosa fare se l'offerta di risarcimento non è soddisfacente?
Purtroppo, le offerte delle compagnie assicurative non sempre sono soddisfacenti. È dunque sempre consigliato farsi assistere da un legale per valutare attentamente il percorso da intraprendere per l’ottenimento del giusto risarcimento per voi.
Il legale assiste il cliente sia in via stragiudiziale e poi, eventualmente, nella fase giudiziale diretta all’accertamento e alla liquidazione del giusto risarcimento.