Pubblicazione legale:
Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di coltivazione di sostanze stupefacenti, l’inoffensività della condotta deve ritenersi tale a fronte del fatto che l’agente sia un assuntore abituale, che non vi siano elementi idonei a ritenere la destinazione alla cessione a terzi, che la coltivazione abbia ad oggetto un numero limitato di piante e sia svolta senza l’adozione di alcuna particolare tecnica atta ad ottenere un quantitativo apprezzabile di stupefacente”.
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