Detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale : quando la confessione dell’imputato non basta per la condanna.

Sentenza del Tribunale Penale di Milano n.9557/18 Reg.Sent




Sentenza giudiziaria: La decisione del Tribunale di Milano offre uno spunto di riflessione di particolare interesse per l’interprete e per l’operatore del diritto penale: la distanza, talvolta radicale, che può emergere tra la fase cautelare – spesso dominata dall’immediatezza del fatto e dalla pressione investigativa – e l’esito del giudizio dibattimentale, nel quale la prova deve essere sottoposta al vaglio rigoroso del contraddittorio. Il caso trae origine dall’arresto dell’imputato G.M., sorpreso nell’ambito di un controllo di polizia e trovato in possesso di una modesta quantità di sostanza stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare aveva condotto al rinvenimento di ulteriori sostanze all’interno di un immobile formalmente a lui riconducibile, determinando la contestazione di un’ipotesi di detenzione finalizzata allo spaccio, unitamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale. In sede di convalida dell’arresto, l’imputato aveva reso dichiarazioni autoindizianti, assumendo inizialmente la paternità della sostanza rinvenuta. Un dato, questo, che – nella fisiologia del processo – avrebbe potuto orientare in modo decisivo l’esito del giudizio. Eppure, è proprio qui che si coglie la portata della pronuncia. Nel corso del dibattimento, attraverso un lavoro difensivo articolato e tecnicamente rigoroso, è stato progressivamente smontato l’impianto accusatorio, restituendo al giudizio una dimensione autenticamente probatoria e sottraendolo a ogni automatismo derivante dalla fase cautelare. Il punto di snodo è stato rappresentato dalla ricostruzione della effettiva disponibilità dell’immobile nel quale era stata rinvenuta la parte più significativa della sostanza. È emerso, infatti, che l’imputato non aveva più la disponibilità concreta dell’appartamento: le chiavi erano nella disponibilità di terzi, l’immobile era in fase di dismissione, l’accesso non era esclusivo e la stessa dinamica dell’ingresso da parte degli operanti dimostrava la possibilità di accesso da parte di chiunque. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della riferibilità della sostanza all’imputato, pronunciando assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto . Non meno significativa è la valutazione operata sulla sostanza rinvenuta sulla persona dell’imputato. Anche qui il giudice ha escluso ogni automatismo tra dato quantitativo e finalità di spaccio, valorizzando la condizione personale del soggetto e l’assenza di ulteriori indici sintomatici, giungendo a ritenere plausibile la destinazione ad uso personale e, quindi, l’insussistenza del fatto penalmente rilevante. Ancora più raffinata, sotto il profilo giuridico, è la parte della motivazione dedicata al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale ha colto un elemento essenziale spesso trascurato nella prassi: la necessità che l’agente abbia piena consapevolezza della qualifica pubblica del soggetto nei cui confronti si oppone. Nel caso concreto, l’intervento degli operanti in borghese, la concitazione dell’azione e la percezione iniziale di un’aggressione indistinta hanno escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo, conducendo all’assoluzione perché il fatto non costituisce reato . La pronuncia si distingue, dunque, non solo per l’esito assolutorio, ma per il percorso logico che lo sorregge. Essa dimostra come il processo penale, quando correttamente governato, non possa mai essere ridotto a una mera proiezione delle risultanze della fase delle indagini o delle dichiarazioni rese in momenti di particolare vulnerabilità dell’indagato. La confessione, infatti, pur rappresentando un elemento di indubbio rilievo, non esonera il giudice dall’obbligo di verificare la prova nel contraddittorio, né può sostituire l’accertamento rigoroso della riferibilità del fatto. Ed è proprio in questa prospettiva che emerge il valore dell’attività difensiva. Nel caso di specie, la difesa ha operato su un duplice piano: da un lato, ha decostruito il collegamento tra imputato e luogo del rinvenimento; dall’altro, ha restituito coerenza alla vicenda personale del soggetto, sottraendola alla lettura univoca proposta dall’accusa. Il risultato è stato quello di riportare il processo al suo perimetro naturale: quello della prova, della verifica critica e del dubbio ragionevole. La sentenza in commento, pertanto, assume un valore paradigmatico. Essa ricorda che il processo penale non è mai una traiettoria lineare che conduce inevitabilmente dalla contestazione alla condanna, ma un percorso nel quale ogni elemento deve essere sottoposto a verifica, e nel quale la difesa tecnica rappresenta un presidio essenziale di legalità. In definitiva, il caso dimostra come anche a fronte di un quadro iniziale apparentemente compromettente – e persino di una confessione – sia possibile, attraverso un’attività difensiva qualificata, ottenere un esito pienamente liberatorio, riaffermando il principio per cui la responsabilità penale deve essere sempre provata, mai presunta.



Pubblicato da:


Roberto Antonio Catanzariti

Avvocato bancarotta e reati tributari a Milano




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