Tribunale del Riesame di Milano: Annullata la misura cautelare ad imprenditrice arrestata per riciclaggio e sfruttamento della prostituzione

Tribunale Riesame di Milano del 07.10.2022




Sentenza giudiziaria: In sintesi Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato una misura cautelare per violazione del diritto di difesa, affermando che la mancata consegna alla difesa dei file audio delle intercettazioni comporta nullità insanabile e inutilizzabilità degli elementi indiziari. Il caso La misura degli arresti domiciliari, disposta dal GIP del Tribunale di Monza, si fondava prevalentemente su intercettazioni telefoniche e ambientali e su captazioni audio-video. La difesa, tuttavia, non aveva potuto accedere ai file audio, nonostante una richiesta tempestiva e specifica, con conseguente impossibilità di verificare il contenuto effettivo delle conversazioni poste a base del giudizio cautelare. La decisione del Riesame Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso difensivo, rilevando una lesione concreta e sostanziale del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. Il principio affermato è netto: l’omessa messa a disposizione delle registrazioni utilizzate dal giudice cautelare determina l’inutilizzabilità delle stesse ai fini del fumus commissi delicti. Il Collegio si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 20300/2010; Cass. n. 37136/2021), ribadendo che il contraddittorio cautelare deve essere effettivo e non meramente formale. Il nodo centrale: accesso effettivo alle intercettazioni La pronuncia valorizza un profilo spesso sottovalutato nella prassi: non è sufficiente l’esistenza dell’atto, ma è necessario che esso sia concretamente fruibile dalla difesa. Ne consegue che: il difensore deve poter ascoltare direttamente i file audio; non è sufficiente il mero richiamo nelle informative o nelle trascrizioni; eventuali difficoltà tecniche (es. malfunzionamenti informatici) non possono comprimere il diritto di difesa. L’onere organizzativo grava interamente sull’autorità procedente. Effetti: caducazione della misura cautelare L’inutilizzabilità delle intercettazioni, quale principale fonte indiziaria, ha determinato il venir meno del quadro cautelare, con conseguente annullamento della misura. La decisione evidenzia come, in assenza di accesso effettivo alle fonti probatorie, il giudizio sul fumus risulti radicalmente viziato. Il principio di diritto In sede di riesame, la mancata consegna alla difesa delle registrazioni audio delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. e determina l’inutilizzabilità degli elementi indiziari, con conseguente caducazione della misura. Implicazioni operative per la difesa La pronuncia offre indicazioni strategiche di immediata applicazione: formalizzare richieste puntuali di accesso ai file audio; documentare ogni impedimento tecnico o organizzativo; eccepire tempestivamente la nullità in sede di riesame; valorizzare l’inutilizzabilità degli atti non accessibili. In un sistema sempre più fondato su prove tecniche, la decisione riafferma un principio essenziale: senza pieno accesso alla prova, non può esservi legittima compressione della libertà personale.



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Avvocato Roberto Antonio Catanzariti a Milano
Roberto Antonio Catanzariti

Avvocato bancarotta e reati tributari a Milano