Avvocato Roberto Antonio Catanzariti a Isola del Liri

Roberto Antonio Catanzariti

Avvocato bancarotta e reati tributari a Milano

Informazioni generali

Avvocato penalista d’impresa a Milano, con esperienza in reati di bancarotta, reati tributari e responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Assiste imprenditori e società sin dalle indagini preliminari, incluse verifiche fiscali e attività della Guardia di Finanza, fino alla gestione delle misure cautelari e dei sequestri. Si occupa inoltre di procedimenti di estradizione e mandato di arresto europeo (MAE).

Esperienza


Diritto internazionale ed europeo

Assisto persone e imprese in procedimenti con profili di diritto internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla cooperazione giudiziaria penale. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato di procedure di estradizione e mandato di arresto europeo (MAE), con gestione dei rapporti tra autorità giudiziarie nazionali ed estere. L’approccio si fonda sulla tutela dei diritti della persona e sulla corretta applicazione delle norme nelle procedure transnazionali.


Usura

Assisto clienti coinvolti in procedimenti per usura, anche nell’ambito di rapporti di finanziamento e concessione di credito. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato della verifica delle condizioni applicate e della sussistenza del carattere usurario, con particolare attenzione alle modalità di pattuizione degli interessi. L’attività difensiva è orientata alla valutazione degli elementi del reato e alla contestazione dell’approfittamento dello stato di difficoltà economica.


Antiriciclaggio

Assisto imprenditori e professionisti coinvolti in procedimenti connessi al riciclaggio e all’autoriciclaggio, anche in contesti caratterizzati da operazioni economiche complesse. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato dell’analisi dei flussi finanziari e della verifica della provenienza delle risorse, con esame della documentazione bancaria e societaria. L’approccio difensivo si fonda sulla ricostruzione delle operazioni e sulla contestazione degli elementi del reato, con particolare attenzione al profilo soggettivo della responsabilità.


Altre categorie

Diritto penale, Truffe, Cassazione, Malasanità e responsabilità medica, Sostanze stupefacenti.



Credenziali

Pubblicazione legale

Il TAR Lazio sospende il decreto di estradizione verso gli USA per tutelare il diritto alla salute e alla difesa di un cittadino Messicano detenuto

Legal Aid Società tra Avvocati srl

Con decreto monocratico del 16 aprile 2025, il TAR Lazio ha disposto la sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero della Giustizia che autorizzava l’estradizione di un cittadino detenuto in Italia verso gli Stati Uniti. Il provvedimento interviene in una fase particolarmente delicata del procedimento, evidenziando come l’esecuzione immediata della consegna avrebbe potuto determinare una compromissione irreversibile di diritti fondamentali. In particolare, il ricorso ha posto al centro la necessità di garantire la continuità delle cure mediche – atteso lo stato di detenzione in ambito sanitario – nonché l’effettività del diritto di difesa, che rischierebbe di essere svuotato ove l’estradizione intervenisse prima della decisione collegiale. Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valorizzando un elemento decisivo: la permanenza del ricorrente in stato detentivo sul territorio nazionale è, allo stato, idonea a soddisfare le esigenze cautelari, rendendo non necessaria una immediata esecuzione del provvedimento estradizionale. In tale prospettiva, la sospensione si configura come misura di garanzia del giusto processo, in quanto consente al ricorrente di completare il percorso sanitario in atto e di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive prima che venga assunta una decisione definitiva. La pronuncia collegiale è fissata per il 7 maggio 2025 e sarà determinante per la verifica della legittimità del decreto ministeriale. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento che riconosce la prevalenza dei diritti inviolabili della persona – in particolare quelli sanciti dagli artt. 24 e 32 Cost. – anche nell’ambito delle procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.

Sentenza giudiziaria

Respinto Mandato d’arresto europeo emesso dalla Francia : la Corte d’Appello di Torino riconosce il ne bis in idem per imprenditore italiano

Corte di Appello di Torino -Sentenza del 17.05.2018 n.79

In sintesi La Corte d’Appello di Torino ha respinto un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Francia, affermando la piena operatività del principio del ne bis in idem, in presenza di fatti già definitivamente giudicati in Italia. Il contesto della decisione La vicenda trae origine da un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese per fatti risalenti al 2005, qualificati come falsità documentale, uso di atto falso e violazioni in materia di condizioni di lavoro. Tuttavia, gli stessi fatti erano già stati oggetto di un procedimento penale in Italia, definito dal Tribunale di Novara con sentenza del 27 febbraio 2018, che aveva: assolto l’imputato per taluni capi di imputazione; dichiarato estinti per prescrizione i residui reati. Il principio decisivo: identità sostanziale del fatto La Corte d’Appello ha fondato il rigetto sulla corretta applicazione dell’art. 18, lett. m), L. n. 69/2005, che impone il rifiuto della consegna quando il soggetto sia già stato giudicato per i medesimi fatti. Il passaggio centrale della decisione risiede nell’affermazione di un principio ormai consolidato: ai fini del ne bis in idem rileva l’identità sostanziale del fatto storico, e non la mera qualificazione giuridica o la diversa prospettiva dell’autorità richiedente. Ne consegue che: non assume rilievo la diversa tipizzazione normativa dei reati; è irrilevante la pluralità delle qualificazioni o delle persone offese; ciò che conta è la coincidenza del nucleo fattuale già oggetto di giudicato. Il limite della prescrizione e il divieto di duplicazione punitiva La Corte ha inoltre evidenziato un ulteriore profilo ostativo alla consegna: la intervenuta prescrizione secondo la legge italiana per parte delle condotte contestate. In tale prospettiva, la richiesta di esecuzione del MAE si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento interno, determinando una indebita riattivazione del potere punitivo su fatti ormai definitivamente estinti. Si rafforza così un principio di fondo: il Mandato di Arresto Europeo non può essere utilizzato per aggirare gli effetti del giudicato o della prescrizione maturata nello Stato di esecuzione. Un arresto rilevante nel sistema della cooperazione giudiziaria europea La decisione della Corte d’Appello di Torino si colloca tra i precedenti di maggiore rilievo in materia di cooperazione giudiziaria penale, riaffermando con chiarezza: la prevalenza del giudicato nazionale rispetto a richieste di consegna provenienti da altri Stati membri; la funzione del ne bis in idem europeo quale limite sostanziale alla duplicazione dei procedimenti penali; il ruolo del giudice nazionale quale garante dei diritti fondamentali dell’imputato, anche nell’ambito degli strumenti di cooperazione sovranazionale. Il principio di diritto In materia di Mandato di Arresto Europeo, la consegna deve essere rifiutata quando il fatto oggetto della richiesta sia già stato giudicato nello Stato di esecuzione, rilevando l’identità sostanziale del fatto storico a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, e risultando altresì preclusa in presenza di intervenuta prescrizione secondo il diritto interno. Implicazioni operative La pronuncia offre indicazioni di grande rilievo per la difesa nei procedimenti di cooperazione internazionale: impone una verifica rigorosa del giudicato nazionale preesistente; valorizza il ruolo strategico della ricostruzione fattuale unitaria; consente di opporre efficacemente limiti sostanziali alla consegna, anche in presenza di richieste formalmente corrette. In un contesto sempre più integrato sul piano europeo, la decisione ribadisce che la cooperazione giudiziaria non può sacrificare i principi fondamentali del diritto penale, primo fra tutti il divieto di essere giudicati due volte per il medesimo fatto.

Sentenza giudiziaria

Ricettazione e commercio di prodotti contraffatti: assoluzione piena per difetto dell’elemento soggettivo

Sentenza del Tribunale di Macerata n.158 del 5 febbraio 2024

Ricettazione e commercio di prodotti contraffatti: assoluzione piena per difetto dell’elemento soggettivo Il caso del noleggio di borse di lusso e i limiti della responsabilità penale nell’economia digitale In sintesi Il Tribunale di Macerata ha assolto un’imprenditrice operante nel settore del noleggio di beni di lusso dalle accuse di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti, affermando l’insussistenza del reato per difetto dell’elemento soggettivo. La vicenda: tra economia digitale e sospetto di contraffazione Il caso si inserisce nel contesto, sempre più attuale, della circolazione di beni di lusso attraverso piattaforme digitali e modelli di business innovativi, come il noleggio di accessori griffati. All’imprenditrice veniva contestata la commercializzazione di borse apparentemente contraffatte, con accuse riconducibili agli artt. 648 c.p. (ricettazione) e 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi), a seguito di una segnalazione di una cliente e del successivo intervento della Guardia di Finanza. Il procedimento si è sviluppato in un clima mediaticamente rilevante, anche per l’attenzione ricevuta da trasmissioni televisive, ma si è poi risolto – sul piano giudiziario – in senso diametralmente opposto rispetto all’impostazione accusatoria. Il nodo giuridico: la prova dell’elemento soggettivo Il cuore della decisione risiede nella rigorosa verifica dell’elemento soggettivo del reato, che costituisce il vero discrimine tra responsabilità penale e condotta lecita. Il Tribunale ha ritenuto non provato che l’imputata fosse consapevole della eventuale falsità di alcuni articoli, valorizzando una serie di elementi decisivi: la presenza di documentazione di acquisto tracciabile, effettuata presso canali commerciali apparentemente legittimi; il prezzo congruo rispetto al mercato del lusso, incompatibile con operazioni tipicamente fraudolente; l’assenza di elementi univoci idonei a dimostrare una consapevole immissione in commercio di beni contraffatti; la inadeguatezza tecnica degli accertamenti, basati anche su valutazioni fotografiche non assistite da perizie dirette sui beni. Ne deriva un principio di fondamentale rilievo: nei reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti, la responsabilità penale non può fondarsi su mere presunzioni oggettive, ma richiede la prova concreta della consapevolezza o della colpevole accettazione del rischio da parte dell’agente. Il limite dell’accertamento tecnico e il rischio di responsabilità oggettiva La decisione assume particolare valore anche per il metodo di valutazione della prova. Il Tribunale ha implicitamente escluso che la mera falsità del bene – ove accertata – possa automaticamente tradursi in responsabilità penale, evidenziando il rischio di derive verso forme surrettizie di responsabilità oggettiva, incompatibili con i principi costituzionali. La verifica dell’autenticità dei prodotti, infatti, non può prescindere da: accertamenti tecnici rigorosi e diretti; analisi peritali complete; confronto con standard certificativi delle case produttrici. In assenza di tali presupposti, il giudizio penale resta privo della necessaria solidità probatoria. Il principio di diritto: centralità della buona fede La sentenza afferma con chiarezza un principio di diritto di particolare rilevanza: la buona fede dell’operatore economico, quando supportata da elementi oggettivi quali documentazione d’acquisto, congruità del prezzo e assenza di segnali di anomalia, esclude la configurabilità dei reati di ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. Si tratta di un approdo coerente con la giurisprudenza di legittimità, che richiede la dimostrazione di un atteggiamento psicologico qualificato, non surrogabile da dati meramente oggettivi. Assoluzione con formula piena: significato e portata La pronuncia si conclude con l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, formula che esprime una valutazione pienamente liberatoria, fondata sull’assenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Non si tratta, dunque, di una mera insufficienza probatoria, ma di una vera e propria esclusione della rilevanza penale della condotta. Considerazioni sistemiche: impresa, diligenza e rischio penale La decisione assume rilievo anche in prospettiva più ampia, nel contesto dell’economia contemporanea. Nel settore della circolazione di beni di lusso – specie attraverso piattaforme digitali – il confine tra rischio imprenditoriale e responsabilità penale deve essere tracciato con particolare rigore. Il giudice afferma, in sostanza, che: l’imprenditore non è tenuto a una verifica assoluta e infallibile dell’autenticità del bene; è invece richiesto un livello di diligenza qualificata, proporzionato al contesto e alle modalità di acquisto; solo la consapevolezza o la colpa grave possono fondare la responsabilità penale. Conclusioni operative La pronuncia offre indicazioni di grande rilievo per la difesa nei procedimenti per contraffazione: valorizzare la tracciabilità degli acquisti; dimostrare la coerenza economica delle operazioni; contestare la debolezza degli accertamenti tecnici; escludere ogni elemento di consapevolezza o dolo eventuale. In un sistema sempre più attento alla repressione dei fenomeni contraffattivi, la decisione riafferma un principio essenziale: la tutela del mercato non può sacrificare il principio di colpevolezza, che resta il fondamento imprescindibile della responsabilità penale.

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