Pubblicazione legale:
Qualora sia intercorso tra le parti un accordo scritto ex art 1965 c.c., se nel testo non vi è uno specifico riferimento alle pretese economiche a cui il lavoratore rinuncia e per le quali accetta una transazione, l’accordo è nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418, 2 c., c.c., in quanto l’oggetto è del tutto indeterminato e indeterminabile, non essendo, invece, applicabile la disciplina dettata dall’art. 2113, c.c., né, in particolare il ter-mine di impugnazione semestrale.
Fonte: Guida al Lavoro sole24ore