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Non sussiste alcun obbligo di astensione del membro della commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se non versa in alcuno dei casi di incompatibilità previsti, in via tassativa, dalla legge

TAR VENETO SENTENZA 638/2002




Sentenza giudiziaria: Risulta all’evidenza soddisfatto, con ampio margine, l’obbligo motivazionale disposto in via generale dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n.241, anche – e soprattutto – con riferimento ai criteri di comparazione tra i vari progetti .



Pubblicato da:


Roberto Carfagna

Avvocato cassazionista