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Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto Ingiuntivo nei confronti dei Fidejussori per nullità parziale della fideiussione "Omnibus"

Ordinanza 14.12.2021




Sentenza giudiziaria: "Ritenuto di non doversi accordare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto da X sussistendo il fumus dell’opposizione spiegata dai garanti Y e Z quanto meno con riferimento all’eccepita inopponibilità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per effetto della nullità parziale della fideiussione (limitata cioè a detta clausola) che sembrerebbe prospettarsi alla luce dei principi recentemente espressi da Cass. n. 24044/2019 e n. 4175/2020 e della conseguente decadenza della convenuta dal diritto di agire verso i fideiussori per inosservanza del termine di legge"



Pubblicato da:


Roberto Carfagna

Avvocato cassazionista