Pubblicazione legale:
Il 29 Gennaio 2019 sono entrati in vigore due
Regolamenti europei approvati nel 2016: il Regolamento n.1103 del 24 giugno
2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento
n.1104 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti
patrimoniali delle unioni registrate. Con questi due Regolamenti i coniugi ed i
partner di unioni registrate potranno d’ora in poi scegliere la legge da
applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora
consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi
Stati. Le nuove norme saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto
matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime
patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, così come ai partner che hanno
registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti
patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019.
Il Regolamento n.1103 prevede che i coniugi possano designare o cambiare di
comune accordo (con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi) la
legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge
(anche di uno Stato extraeuropeo) sia la legge dello Stato della residenza
abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione
dell’accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi abbia la
cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo stesso. In mancanza di
un accordo sulla scelta della legge, la legge applicabile al regime
patrimoniale tra coniugi sarà la legge dello Stato della prima residenza
abituale comune dei coniugi dopo aver contratto matrimonio o, in mancanza,
della cittadinanza comune dei coniugi al momento in cui hanno contratto
matrimonio.
Per quanto concerne, invece, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni
adottate nel settore del regime patrimoniale coniugale non vi sono sostanziali
divergenze con quanto stabilito nei regolamenti europei ormai in quasi tutti i
settori. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono infatti riconosciute
negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento,
fatto salvo il diritto di ogni parte interessata di richiedere, in caso di
contestazioni, il riconoscimento della decisione in via principale o in via
incidentale.
Il Regolamento n.1103 trova ovviamente applicazione anche per le unioni civili disciplinate
dalla legge 20 maggio 2016 n.76, in base alla equiparazione ivi prevista nel
comma 20 dell’art.1.
Il Regolamento n.1104 si occupa invece degli effetti patrimoniali delle unioni
registrate, cioè praticamente di tutto quanto attiene alla gestione quotidiana
dei beni dei partner e alla liquidazione del regime patrimoniale, in
particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
La scelta di prevederne l’applicazione per le sole unioni registrate ne esclude
l’applicazione anche per le convivenze di fatto disciplinate in Italia dalla
legge 20 maggio 2016 n.76, che non prevede alcuna previa registrazione
obbligatoria ai fini dell’applicabilità della disciplina legislativa alle
coppie di fatto.