Coppie internazionali e regime patrimoniale

Scritto da: Roberto Croce - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il 29 Gennaio 2019 sono entrati in vigore due Regolamenti europei approvati nel 2016: il Regolamento n.1103 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento n.1104 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Con questi due Regolamenti i coniugi ed i partner di unioni registrate potranno d’ora in poi scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi Stati. Le nuove norme saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, così come ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019.

Il Regolamento n.1103 prevede che i coniugi possano designare o cambiare di comune accordo (con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi) la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge (anche di uno Stato extraeuropeo) sia la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo stesso. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sarà la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo aver contratto matrimonio o, in mancanza, della cittadinanza comune dei coniugi al momento in cui hanno contratto matrimonio.
Per quanto concerne, invece, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni adottate nel settore del regime patrimoniale coniugale non vi sono sostanziali divergenze con quanto stabilito nei regolamenti europei ormai in quasi tutti i settori. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono infatti riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, fatto salvo il diritto di ogni parte interessata di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della decisione in via principale o in via incidentale.
Il Regolamento n.1103 trova ovviamente applicazione anche per le unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n.76, in base alla equiparazione ivi prevista nel comma 20 dell’art.1.
Il Regolamento n.1104 si occupa invece degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cioè praticamente di tutto quanto attiene alla gestione quotidiana dei beni dei partner e alla liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
La scelta di prevederne l’applicazione per le sole unioni registrate ne esclude l’applicazione anche per le convivenze di fatto disciplinate in Italia dalla legge 20 maggio 2016 n.76, che non prevede alcuna previa registrazione obbligatoria ai fini dell’applicabilità della disciplina legislativa alle coppie di fatto.



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Avvocato Roberto Croce a Roma
Roberto Croce

Avvocato esperto in diritto civile e dell'impresa