Avvocato Roberto Croce a Roma

Roberto Croce

Avvocato esperto in diritto civile e dell'impresa


Informazioni generali

Avvocato esperto nel diritto civile e dell’impresa, diritto di famiglia, diritto penale e diritto internazionale (diritto inglese). Laureato con lode in giurisprudenza il 18.3.1985, ho pubblicato la mia tesi sulla Rivista "Temi Romana". Segretario della XVI Conferenza dei Giovani Avvocati, sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. Sono iscritto altresì all’Albo dei “Solicitors of England and Wales” presso la Law Society di Londra.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Per oltre 24 anni consulente di un gruppo multinazionale nel settore della logistica commerciale e del trasporto, ho affrontato le molteplici tematiche societarie e d'impresa, civili e penali.


Diritto penale

Laureato in diritto penale, da sempre mi occupo del settore. Lo Studio gode della consulenza scientifica del Prof. Adelmo Manna (ordinario di diritto peale all'Università di Foggia) e del contributo di avvocati specialisti.


Altre categorie:

Diritto internazionale ed europeo, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Fusioni e acquisizioni, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Solicitor of England and Wales

Albo professionale presso The Law Society - London - 5/2013

Ho conseguito il titolo di Solicitor (una delle due figure di avvocato nel Regno Unito) all'esito del relativo corso di studi presso la BPP London Waterloo, University of Law, di Londra, iscrivendomi quindi all'albo tenuto dall'Ordine Professionale (The Law Society). Lo studio del diritto inglese, unito a vari master e corsi specialistici in diritto dei contratti internazionali, mi ha consentito un notevole incremento delle mie competenze nel settore del diritto privato e commerciale internazionale.

Pubblicazione legale

Coppie internazionali e regime patrimoniale

Pubblicato su IUSTLAB

Il 29 Gennaio 2019 sono entrati in vigore due Regolamenti europei approvati nel 2016: il Regolamento n.1103 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento n.1104 del 24 giugno 2016 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Con questi due Regolamenti i coniugi ed i partner di unioni registrate potranno d’ora in poi scegliere la legge da applicare ai loro rapporti patrimoniali con modalità più ampie di quelle finora consentite dalle leggi di diritto internazionale privato vigenti nei diversi Stati. Le nuove norme saranno applicabili ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, così come ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente al 29 gennaio 2019. Il Regolamento n.1103 prevede che i coniugi possano designare o cambiare di comune accordo (con atto redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi) la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge (anche di uno Stato extraeuropeo) sia la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell’accordo; o la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo stesso. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sarà la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo aver contratto matrimonio o, in mancanza, della cittadinanza comune dei coniugi al momento in cui hanno contratto matrimonio. Per quanto concerne, invece, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni adottate nel settore del regime patrimoniale coniugale non vi sono sostanziali divergenze con quanto stabilito nei regolamenti europei ormai in quasi tutti i settori. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono infatti riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, fatto salvo il diritto di ogni parte interessata di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della decisione in via principale o in via incidentale. Il Regolamento n.1103 trova ovviamente applicazione anche per le unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016 n.76, in base alla equiparazione ivi prevista nel comma 20 dell’art.1. Il Regolamento n.1104 si occupa invece degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, cioè praticamente di tutto quanto attiene alla gestione quotidiana dei beni dei partner e alla liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner. La scelta di prevederne l’applicazione per le sole unioni registrate ne esclude l’applicazione anche per le convivenze di fatto disciplinate in Italia dalla legge 20 maggio 2016 n.76, che non prevede alcuna previa registrazione obbligatoria ai fini dell’applicabilità della disciplina legislativa alle coppie di fatto.

Pubblicazione legale

La riforma del fallimento: le novità del codice della crisi e dell'insolvenza, i nuovi obblighi e i nuovi strumenti per l'imprenditore

Pubblicato su IUSTLAB

Le novità del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza Con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore del 2019 è intervenuto a riformare in modo organico l’intera materia del fallimento e delle procedure concorsuali. Approvato con il D.lgs. 12.1.2019 n.14 (pubblicato il 14.2.2019) in attuazione della legge delega 19.10.2017 n. 155, il Codice persegue due principali finalità : • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze. Tra le sue principali novità : • il termine fallimento viene sostituito con l’espressione “liquidazione giudiziale” , in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare lo stigma e il discredito sociale anche personale che storicamente si accompagnano alla parola “fallito”; • viene introdotto un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e, comunque, del più elevato soddisfacimento dei creditori; • viene data priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale ; • tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza vengono privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale; • viene uniformata e semplificata la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale; • è prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali ; • viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione; • le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro vengono armonizzate con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori. Alcune norme di natura processuale o di modifica al codice civile in tema di assetti organizzativi societari e di responsabilità degli amministratori (precisamente quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 363, 364, 366, 373, 374, 377 e 378) sono entrate in vigore fin dal 16 marzo 2019. Tutte le altre disposizioni del codice avrebbero dovuto avere efficacia 15.8.2020. A causa dell’emergenza Covid19, tuttavia, il DL 8.4.2020 n.23 (c.d. decreto liquidità) ne ha rinviato l’ entrata in vigore al 1.9.2021 . I nuovi obblighi per l’imprenditore Il nuovo Codice definisce “stato di crisi” quella “difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” e che per le imprese si manifesta come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate” (la legge rimanda al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’elaborazione degli indici in grado di far presumere lo stato di crisi d’impresa); mentre per “insolvenza” si continuerà ad intendere lo “stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente proprie obbligazioni” e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. Con alcune modifiche all’art. 2086 del codice civile , già entrate in vigore il 16.3.2019, la legge impone dunque all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo adeguato al fine di essere in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e adottare le conseguenti iniziative necessarie a farvi fronte . Tutte le imprese dovranno, quindi, dotarsi sia di sistemi informativi idonei al controllo di gestione dei flussi di cassa , così come un piano d’impresa che permetta di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento. Il legislatore ha, infatti, privilegiato l’esigenza di intervenire già dai primi segni di criticità. Molti imprenditori dovranno nominare un organo di controllo o un revisore , modificando statuti o atti costitutivi . L’art. 379 del nuovo Codice prevede, infatti, la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore al ricorrere di determinate condizioni . Più in particolare, le imprese che hanno superato per due esercizi consecutivi , almeno uno dei seguenti limiti: • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale (€ 2.000.000) • ricavi delle vendite / prestazioni (€ 2.000.000) • dipendenti occupati in media durante l’esercizio (10 unità) hanno l’obbligo di nominare un organo di controllo. Le novità coinvolgeranno in maniera diretta tante S.r.l. e cooperative che saranno chiamate a modificare statuti o atti costitutivi. I nuovi strumenti per il superamento della crisi In caso di difficoltà dell’impresa, l’imprenditore deve attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale . Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda operando da solo oppure ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la “procedura di allerta” volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza e, quindi, nell’apertura della liquidazione giudiziale. L’Allerta potrà essere interna (se attivata dallo stesso imprenditore o dall’organo di controllo) o esterna (se attivata dall’agenzia delle entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione quando lo scaduto superi certi livelli). La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dal cosiddetto “OCRI” (Organismo di composizione della crisi d’impresa), costituito presso ciascuna Camera di Commercio. La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali. In alcuni casi specifici l’OCRI potrà effettuare una segnalazione al P.M. perché chieda l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Al fine di garantire la tempestiva rilevazione delle situazioni di crisi, il legislatore ha previsto un sistema di misure premiali anche penali (art.25) a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

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Lo studio

Roberto Croce
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