Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest 186 comma 7 c.d.s.

2015 - 2020




Caso legale: Nel caso di specie ottenuto in Cassazione l'annullamento della sentenza di condanna in primo grado confermata in appello per i motivi che seguono: solo nell’ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti alle cure mediche presso la struttura sanitaria, gli organi di Polizia possono ai sensi del comma 5 dell'art. 186 C.d.S. chiedere che l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato da parte delle strutture sanitarie; negli altri casi non è possibile e i soggetti oggetto dell'accertamento, se hanno dato la loro disponiblità all'alcoltest, possono legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento ematico (di natura invasiva) presso la struttura sanitaria più vicina, senza che tale condotta possa costituire reato ai sensi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S. Nel caso di specie a seguito della positività dell’accertamento preliminare col precursore (ma a prescindere dallo stesso e dalla sua positività visto l’incidente in cui la xxxx era rimasta coinvolta o perché c’era il sospetto della sua ebbrezza alcolica) sarebbe stata legittima la richiesta degli operanti di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 (con lo strumento per l’alcoltest vero e proprio), non quella (evidentemente atta a colmare lacune organizzative della Polizia Municipale) di effettuare l’accertamento tramite prelievo ematico presso la struttura sanitaria in mancanza dello strumento. Di qui la legittimità del rifiuto della conducente (che in precedenza si era sottoposta all’accertamento col precursore e aveva seguito gli operanti al Comando per effettuare l’alcoltest).



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Avvocato Roberto Romagnoli a Montepulciano
Roberto Romagnoli

Avvocato cassazionista