Nel caso di specie ottenuto in Cassazione l'annullamento della sentenza di condanna in primo grado confermata in appello per i motivi che seguono: solo nell’ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti alle cure mediche presso la struttura sanitaria, gli organi di Polizia possono ai sensi del comma 5 dell'art. 186 C.d.S. chiedere che l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato da parte delle strutture sanitarie; negli altri casi non è possibile e i soggetti oggetto dell'accertamento, se hanno dato la loro disponiblità all'alcoltest, possono legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento ematico (di natura invasiva) presso la struttura sanitaria più vicina, senza che tale condotta possa costituire reato ai sensi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S. Nel caso di specie a seguito della positività dell’accertamento preliminare col precursore (ma a prescindere dallo stesso e dalla sua positività visto l’incidente in cui la xxxx era rimasta coinvolta o perché c’era il sospetto della sua ebbrezza alcolica) sarebbe stata legittima la richiesta degli operanti di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 4 (con lo strumento per l’alcoltest vero e proprio), non quella (evidentemente atta a colmare lacune organizzative della Polizia Municipale) di effettuare l’accertamento tramite prelievo ematico presso la struttura sanitaria in mancanza dello strumento. Di qui la legittimità del rifiuto della conducente (che in precedenza si era sottoposta all’accertamento col precursore e aveva seguito gli operanti al Comando per effettuare l’alcoltest).
Laureato all’Universita’ di Firenze con 110/110 con lode con tesi in procedura civile, ho esperienza di un quarto di secolo, in vari settori dello scibile giuridico, in particolare civile e penale. Ma anche esecuzioni (sono delegato alle vendite del Tribunale di Siena). Oltre che nel settore del recupero crediti. La missione dell’avvocato (complicata) e’ mettere il cliente nelle condizioni idealiper decidere al meglio circa il proprio interesse. Non decidere per conto suo. Deve servire e supportare il cliente non essere il protagonista. Avvocato cassazionista, con notevole esperienza anche di fronte alla Suprema Corte.
Ho esperienza ultraventennale nel settore, ho seguito coppie sposate e non, con particolare riguardo alla gestione della situazione (spesso delicata dei figli). Settore particolare nel quale sono coinvolti interessi tipicamente non patrimoniali, specie se sono presenti minori. E nel quale il contenzioso assume caratteristiche del tutto peculiari. E ne, quale la mediazione e l’atteggiamento equilibrato sono assolutamente fondamentali. Considerando che in moltissime occasioni una vittoria (di uno dei coniugi o conviventi) può drammaticamente coincidere con u a sconfitta (dei figli)
Esperto in separazioni giudiziali e consensuali, con attenzione al nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia
Esperto in divorzio giudiziale e consensuale, con attenzione e riguardo al nuovo rito
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Roberto Romagnoli
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