Impugnazione delle cartelle esattoriali ex art. 615 comma 1 C.p.c.

Scritto da: Roberto Viola - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In estrema sintesi ed utilizzando un taglio prettamente pratico, nel caso di impugnazione delle cartelle esattoriali si adopera l’opposizione ex art. 615 comma 1 C.p.c. (oppure 618 bis C.p.c. come si dirà in seguito). La competenza per materia e valore viene dettata ex artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011 analizzando il titolo esecutivo sotteso alla cartella (ordinanza ingiunzione o violazione al C.d.s.), o meglio analizzando il provvedimento (che è diventato titolo) in base al quale è stata emessa la sanzione pecuniaria cristallizzata nel ridetto titolo esecutivo e poi traslata con essa nella cartella esattoriale e messa in riscossione. In seno alla competenza del tribunale, delineata a mente dell’art 6 D.lgs. 150/2011(escludendo l’art. 618 bis C.p.c. come in seguito si dirà) il rito applicabile è sempre quello ordinario, anche ad esempio in costanza di una cartella esattoriale a cui è sottesa una sanzione amministrativa comminata dalla ASL o dalla Direzione Lavoro ove retta dalla legge 689/81. Ciò si spiega perché stiamo impugnando la cartella esattoriale adoperando lo strumento previsto dal ridetto art. 615 comma 1 C.p.c. che detta il rito, salvo nell’ipotesi in cui lo strumento adoperato debba essere l’art. 618 Bis C.p.c., impugnando cartelle esattoriali a sui sono sottesi titoli esecutivi inerenti a violazioni in materia di previdenza ed affini. In tal caso l’opposizione all’esecuzione relativa a cartella esattoriale vertente in materia previdenziale ed affini essendo retta dal ridetto art. 618 bis C.p.c. verrà celebrata con il rito del lavoro.



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Roberto Viola

Avvocato civilista e cassazionista