Diritto amministrativo, diritto penale Vittoria! Iscrizione nell’elenco prefettizio di categoria per un lavoratore: il caso

Recentemente un lavoratore, guardia con mansione di accoglienza, si è rivolta allo Studio Legale Guida a seguito della notifica, da parte della Prefettura, di una Comunicazione ex art.10-bis volta a rendere noti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’elenco di cui al D.M. 6.10.2009, per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.




Caso legale: Recentemente un lavoratore, guardia con mansione di accoglienza, si è rivolta allo Studio Legale Guida a seguito della notifica, da parte della Prefettura, di una Comunicazione ex art.10-bis volta a rendere noti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’elenco di cui al D.M. 6.10.2009, per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Ebbene, l’iscrizione suddetta era stata richiesta al fine di permettere al cittadino di svolgere l’attività lavorativa di portiere e accoglienza che compie con professionalità e diligenza da nove anni, con regolare contratto lavorativo. Secondo l’Amministrazione il provvedimento di rigetto dell’istanza sarebbe potuto essere disposto ai sensi dell’art. 1 c. 4, lett. c), d), e) del D.M. 6.10.2009, e ciò in quanto, da accertamenti esperiti, è risultato che, a carico dell’istante, vi era stato un procedimento penale per il reato di cui all’art.20 l. n. 110/75 in relazione alla detenzione di armi. Detto procedimento, tuttavia, si era già concluso con ammissione all’oblazione, archiviazione del procedimento e ordine di restituzione di quanto in sequestro. Secondo la Prefettura, tuttavia, predetta definizione del procedimento penale “non elide il disvalore sociale della condotta anche in relazione all’assoluta affidabilità di chi intende volgere l’attività di buttafuori”. Il nostro Studio Legale però con memoria difensiva ha rilevato che: Secondo la Prefettura i motivi ostativi per l’accoglimento dell’istanza di iscrizione sarebbero da rintracciare nell’esistenza di situazioni incompatibili con predetta iscrizione ex art. 1 c. 4 lett. c) d) e) del D.M. 6.10.2009. Invero, ai sensi di tali norme: “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al possesso dei seguenti requisiti: […] c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi; d) non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (divieto di accesso in luoghi dove si svolgono manifestazioni; e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;” Come è da subito evidente, il richiedente non si trovava in nessuna delle situazioni indicate come incompatibili ex lege al fine dell’iscrizione all’albo prefettizio. L’istante, infatti, non è stato raggiunto da nessuna sentenza, anche non definitiva, per delitti non colposi. Il reato di cui all’art.20 l. n. 110/75 è stato estinto per oblazione e nessuna traccia di tale condotta è rintracciabile nel casellario giudiziale in allegato alla presente. Anche la misura di prevenzione è stata revocata con restituzione di quanto sequestrato dalle autorità. Si fa presente che l’istituto dell’oblazione, infatti, estingue per ogni effetto di diritto il reato e non consegue alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell’indagato/imputato. Sul disvalore sociale questa difesa ha rilevato che la P.A. non è chiamata a decidere sull’istanza attraverso mere considerazioni etiche del tutto discutibili, dato che le stesse non si fondano su nessun atto della giustizia penale. Ciò potrebbe rappresentare sintomo dell’eccesso di potere dato che la stessa diverrebbe una decisione irragionevole e sproporzionata e inoltre lederebbe il diritto al lavoro del richiedente, lavoro che è unica fonte di reddito per la propria famiglia e che non potrebbe più svolgere in considerazione alla mancata iscrizione al predetto elenco. Il provvedimento di rigetto non si sarebbe basato dunque, su nessuna normativa applicabile al caso di specie e sarebbe stato fortemente lesivo dei diritti sociali del nostro assistito. Il caso si è concluso velocemente e per il meglio, riconoscendo merito alla nostra difesa. Il lavoratore adesso è regolarmente iscritto all’albo di categoria e continua a svolgere il proprio lavoro con professionalità e diligenza. Avv. Rosa Guida 3204634828

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Pubblicato da:


Rosa Guida

Avvocato Amministrativista - Civilista




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