Pubblicazione legale:
In base alla loro origine i regolamenti condominiali si distinguono tra:
- regolamenti contrattuali, ovvero quelli in generale precostituiti al momento della realizzazione dell’edificio ed accettati nei rogiti di acquisto dai singoli condomini
- regolamenti assembleari, ovvero i regolamenti approvati in un
secondo momento dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio in base al combinato disposto dell’art. 1138 c.c.
comma 3 e 1136 c.c. comma 2.
I quorum necessari per
la modifica del regolamento dipendono dalla natura della clausola (contrattuale
o regolamentare) in questione e ciò indipendentemente dalla natura del
regolamento come ormai ampiamente condiviso dalla giurisprudenza (Cass. Sez. Un.
943/1999, Cass. n. 22464/2014, Cass. n. 9877/2012, Cass. n. 3733/1985)
Le clausole sono
considerate di natura contrattuale solo qualora limitino i diritti dei
condomini sulle proprietà private o parti comuni, ovvero attribuiscono ad
alcuni maggiori diritti rispetto ad altri. Tale tipologia di clausole richiede
la modifica all’unanimità.
Le clausole che
invece disciplinano l’uso delle parti e beni comuni sono clausole di natura
regolamentare, la cui modifica richiede le maggioranze prescritte dall’art.
1136 c.c.
Le modifiche deliberate
in assemblea devono poi, in ogni caso, essere annotate al regolamento.