Pubblicazione legale:
Il condominio minimo è costituito quando vi sono almeno 2
condomini, si definisce piccolo fino a un massimo di 8 unità, superate le quali
la nomina dell’amministratore è necessaria (art. 1129 c.c.).
In presenza di un condominio minimo o piccolo, potrebbero
quindi sorgere difficoltà nella gestione qualora non si riesca a raggiungere la
maggioranza per decisioni di gestione delle parti comuni, maggioranza che per
gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è di due terzi (art. 1108 c.c).
Nel condominio minimo con due soli condomini per la nomina dell’amministratore
è invece necessaria l’unanimità.
In tali casi, l’art. 1105 c.c. prevede la possibilità di
ricorrere all’autorità giudiziaria qualora non si riescano a adottare i
provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, o qualora non
si forma la maggioranza o se la delibera non viene eseguita.
Nei suddetti casi è quindi anche possibile ricorrere in
giudizio per la nomina di un amministratore giudiziale.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati