La validità della convocazione assembleare mediante e-mail ordinaria

Scritto da: Ruggiero Gorgoglione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Spesso ci si interroga sulla validità della convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria.

Sul punto l'art. 66 disp. att. c.c. è tassativo nell'indicare che l'avviso di convocazione debba essere trasmesso a mezzo: posta raccomandata, pec, consegna a mani, fax, il tutto almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

In ogni caso la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria a determinate condizioni:

- in caso di prova della ricezione, ad esempio mediante conferma espressa (Tribunale Tivoli 5.4.22);

- in caso di espresso assenso preventivo del condomino alle convocazioni a mezzo posta elettronica ordinaria (Corte D'Appello di Brescia 4/2019);

- in caso di non contestazione della ricezione dell'e-mail ordinaria (Tribunale di Roma sent. 17727/21);

Per cui, sebbene la convocazione a mezzo posta elettronica ordinaria non possa considerarsi vietata, è opportuno considerare che, in caso di impugnazione della delibera, per poter considerare valida la convocazione stessa, questa dovrà rispettare una delle condizioni pocanzi esposte.

Avv. Ruggiero Gorgoglione 

WR Milano Avvocati






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Avvocato Ruggiero Gorgoglione a Milano
Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale