Pubblicazione legale:
La ripartizione delle spese di manutenzione del balcone
(soletta e pavimento) rappresentano di frequente un quesito che si sottopongono
i proprietari di unità immobiliari.
E’ opportuno innanzitutto distinguere tra: - balcone cd. “aggettante”:
ovvero che sporge rispetto alla facciata dello stabile, si protende nel vuoto
ed è agganciato alla soletta interna, e - balcone cd. “incassato”: che invece è
integrato nella facciata dell’edificio e può essere incassato a “U” (se
incassato su tre lati) o a “L” (se incassato solo per due lati).
Il balcone “aggettante” rientra nella proprietà
privata della corrispondente unità immobiliare, rappresentando un prolungamento
della stessa. In particolare quindi il pavimento, la struttura della soletta,
il cd. “cielino” cioè il soffitto/sottobalcone del piano sottostante, appartengono
ai titolari dell’immobile corrispondente. In tal caso quindi il proprietario è
tenuto a sostenere le spese di manutenzione del balcone, quindi del pavimento,
della soletta e del sottobalcone. Restano esclusi dall’onere di manutenzione
del privato i frontalini e le parti decorative, la cui manutenzione compete
invece al Condominio (in tal senso Cass. 27083/2018).
Il balcone “incassato” rappresenta, invece, un prolungamento
del solaio di copertura dell’edificio condominiale, per cui assolve alla
funzione di separazione tra i piani e copertura del fabbricato. In tal caso si
crea una situazione di compossesso della soletta, per cui si applica l’art.
1125 c.c. (norma dettata per i solai) per cui entrambi i proprietari rispondono
della manutenzione del balcone, ovvero il proprietario dell’appartamento che
accede al balcone risponde della manutenzione del pavimento, quello del piano
inferiore è onerato della manutenzione del sottobalcone (intonaco e
tinteggiatura del soffitto). Non è in ogni caso da escludersi che le lesioni al
sottobalcone possano essere conseguenza dell’omessa manutenzione del pavimento,
nel qual caso il proprietario dello stesso potrebbe essere chiamato a
rispondere dei danni causati dall’omessa manutenzione ex art. 2051 c.c. e,
perciò, dover sostenere anche la spesa per il rifacimento del cielino.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati