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Manutenzione del balcone a chi spetta

Scritto da: Ruggiero Gorgoglione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La ripartizione delle spese di manutenzione del balcone (soletta e pavimento) rappresentano di frequente un quesito che si sottopongono i proprietari di unità immobiliari.

E’ opportuno innanzitutto distinguere tra: - balcone cd. “aggettante”: ovvero che sporge rispetto alla facciata dello stabile, si protende nel vuoto ed è agganciato alla soletta interna, e - balcone cd. “incassato”: che invece è integrato nella facciata dell’edificio e può essere incassato a “U” (se incassato su tre lati) o a “L” (se incassato solo per due lati).

Il balcone “aggettante” rientra nella proprietà privata della corrispondente unità immobiliare, rappresentando un prolungamento della stessa. In particolare quindi il pavimento, la struttura della soletta, il cd. “cielino” cioè il soffitto/sottobalcone del piano sottostante, appartengono ai titolari dell’immobile corrispondente. In tal caso quindi il proprietario è tenuto a sostenere le spese di manutenzione del balcone, quindi del pavimento, della soletta e del sottobalcone. Restano esclusi dall’onere di manutenzione del privato i frontalini e le parti decorative, la cui manutenzione compete invece al Condominio (in tal senso Cass. 27083/2018).

Il balcone “incassato” rappresenta, invece, un prolungamento del solaio di copertura dell’edificio condominiale, per cui assolve alla funzione di separazione tra i piani e copertura del fabbricato. In tal caso si crea una situazione di compossesso della soletta, per cui si applica l’art. 1125 c.c. (norma dettata per i solai) per cui entrambi i proprietari rispondono della manutenzione del balcone, ovvero il proprietario dell’appartamento che accede al balcone risponde della manutenzione del pavimento, quello del piano inferiore è onerato della manutenzione del sottobalcone (intonaco e tinteggiatura del soffitto). Non è in ogni caso da escludersi che le lesioni al sottobalcone possano essere conseguenza dell’omessa manutenzione del pavimento, nel qual caso il proprietario dello stesso potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni causati dall’omessa manutenzione ex art. 2051 c.c. e, perciò, dover sostenere anche la spesa per il rifacimento del cielino.

Avv. Ruggiero Gorgoglione

WR Milano Avvocati

 



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Ruggiero Gorgoglione

Avvocato Diritto Immobiliare - Condominiale