Pubblicazione legale:
In materia di rumori molesti, i diritti del singolo al pacifico godimento del proprio immobile trovano innanzitutto tutela nell’art. 844 c.c., norma che disciplina le immissioni qualora superino la normale tollerabilità.
In tale caso, nell'eventualità di un'azione, il singolo dovrà provare il carattere molesto delle immissioni, producendo le rilevazioni fonometriche dell'ARPA o, quantomeno, di un tecnico di parte.
Si deve anche considerare che il regolamento condominiale contrattuale può prevedere limiti alle immissioni, nel qual caso anche il Condominio sarà legittimato ad agire per mancato rispetto del regolamento stesso. Si rammenta innanzitutto che solo il regolamento contrattuale può però porre tali limiti, e non anche il regolamento assembleare, in quanto trattasi di restrizioni alla proprietà esclusiva.
In tal caso è sufficiente provare l'esistenza delle immissioni, e non anche la loro soglia, ciò secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1233/2021 la quale, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale in primo grado, ha ritenuto in che il regolamento contrattuale possa limitare l’immissione di rumori molesti nelle ore di riposo, senza perciò rendersi necessaria alcuna indagine fonometrica sull’entità del suono.
Infatti, il divieto regolamentare, più stringente di quello previsto dal codice, non riguardava solo i cosiddetti rumori molesti “oltre la normale tollerabilità”, bensì qualsivoglia rumore molesto nelle ore di riposo.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati