Pubblicazione legale:
In tema di Superbonus ci si
interroga sulla legittimità della delibera di rifacimento della facciata qualora
si preveda una modifica dell’estetica complessiva dell’edificio (ad esempio modificando
i materiali che lo rivestono, i colori o le linee) ovvero la realizzazione di
un cappotto termico “a macchia di leopardo” (per non violare la proprietà
privata, escludendo ad esempio il cappotto in corrispondenza dei condomini
dissenzienti).
La valutazione della legittimità
della delibera di rifacimento delle facciate, parte da principi di ampia portata,
applicabili quindi a ogni intervento idoneo ad alterare il decoro architettonico.
E’ opportuno partire quindi
dal concetto di decoro architettonico, definito in giurisprudenza come
l’insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali.
In punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale
con la sentenza n. 1286 del 2010 ha chiarito appunto che, per decoro
architettonico, si intende la “estetica
data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono
la nota dominante dell’edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa
fisionomia” e che ”va valutato, ai
sensi dell’art. 1120, 2º comma, c.c., con riferimento al fabbricato
condominiale nella sua totalità (potendo anche interessare singoli punti del
fabbricato purché l’immutazione di essi sia suscettibile di riflettersi
sull’intero stabile) e non rispetto all’impatto con l’ambiente circostante”
(così anche Cass. civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718).
Costantemente quindi la
giurisprudenza ritiene meritevole di tutela il decoro architettonico degli
edifici condominiali anche ove gli stessi siano caratterizzati da linee
semplici.
Tale
tutela trova il suo fondamento nell’ultimo comma dell’art. 1120 c.c. il quale,
nell’individuare le limitazioni alle innovazioni, espressamente vieta quelle
che alterino il decoro architettonico dell’edificio.
In tema, la Suprema Corte ha
affermato che: “Per «decoro
architettonico del fabbricato», ai fini della tutela prevista dall’art. 1120
c.c., deve intendersi l’estetica dell’edificio costituita dall’insieme delle
linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed
imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia,
senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico;
conseguentemente, non è possibile escludere a priori un’alterazione del decoro
architettonico per il solo fatto che la realizzazione di una veranda su di una
terrazza a livello interessi un appartamento posto non sulla facciata
principale, bensì su quella interna, dell’edificio condominiale” (Cass.
civ., sez. II, 29-01-2016, n. 1718).
In linea con quanto sopra gli ermellini, con statuizione particolarmente sensibile al problema, ebbero ad affermare che “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio” (Cass. civ., sez. II, 11-05-2011, n. 10350).
Si ritiene quindi che la
delibera che va ad “alterare” il decoro, possa essere adottata
solo con il consenso unanime di tutti i condomini, ragion per cui la delibera
non unanime sarà annullabile (nel termine di decadenza di 30 giorni) in quanto
assunta in mancanza delle maggioranze necessarie (in tal senso Cass. 4806/2005
, Tribunale civile Milano, 30 novembre 2016).
Sullo specifico tema del
Superbonus si è anche espresso in tempi recenti il Collegio Tribunale di Milano,
il quale con provvedimento del 30.9.2021 (nella procedura di reclamo avverso un
precedente provvedimento cautelare del 13.8.2021) ha ritenuto che la modifica
della facciata per la realizzazione dei lavori del cd. Superbonus possa essere
lesiva del decoro.
In particolare, il Collegio ha affermato che per la violazione del decoro architettonico sia “sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (per Cass. 1076/05 e Cass. 14455/09, l’alterazione del decoro è integrata … da qualunque intervento che alteri in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all’edificio una propria specifica identità)”, fatta tale doverosa premessa il Collegio ha ritenuto che la realizzazione del Cappotto termico con modifica dei materiali che compongono la facciate e della gamma cromatica della stessa comporti un’alterazione lesiva del decoro.
Si ritiene quindi che per la modifica dell’estetica dell’edificio anche in tema di Superbonus sia necessaria la decisione all’unanimità, in difetto la delibera sarà viziata e quindi annullabile.
Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati
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