Wallbox in condominio: quando serve la delibera assembleare?

Scritto da: Ruggiero Gorgoglione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’installazione di una wallbox o di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in condominio pone un problema di coordinamento tra il diritto del singolo condomino all’uso della cosa comune e la disciplina speciale prevista per le opere edilizie sulle parti comuni.

Il primo riferimento è l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune, anche apportandovi modificazioni funzionali al miglior godimento della propria unità immobiliare, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In tale prospettiva, l’utilizzo di muri, corselli, canaline o altri spazi comuni per il passaggio di cavi destinati ad alimentare una wallbox privata può essere legittimo, se l’intervento è tecnicamente corretto, non pregiudica la sicurezza dell’edificio e non comprime il pari diritto degli altri condomini.

Ne deriva che non ogni installazione richiede una preventiva autorizzazione assembleare. L’assemblea, infatti, non può comprimere arbitrariamente una facoltà che il condomino trae direttamente dalla legge. Diverso è il caso in cui l’intervento comporti opere più invasive sulle parti comuni o incida sull’assetto degli impianti condominiali: in tali ipotesi è opportuno attivare preventivamente il confronto con l’amministratore e con l’assemblea.

La disciplina speciale è contenuta nell’art. 17-quinquies D.L. 83/2012, il quale prevede che le opere edilizie per l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica in condominio siano approvate dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c. La stessa norma stabilisce però che, se il condominio rifiuta di assumere la deliberazione richiesta, o non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta scritta del condomino interessato, quest’ultimo può procedere autonomamente a proprie spese, nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, c.c.

Sul piano operativo è quindi consigliabile trasmettere all’amministratore una comunicazione formale, indicando le modalità dell’intervento e allegando, ove possibile, una relazione tecnica o un preventivo dell’installatore. La relazione tecnica non è soltanto utile sotto il profilo probatorio, ma consente anche di chiarire se siano interessati impianti comuni, sistemi di sicurezza, percorsi di esodo, autorimesse soggette a normativa antincendio o linee elettriche condominiali.

Particolare attenzione deve essere prestata anche al regolamento condominiale, specie se di natura contrattuale, e alle eventuali delibere già assunte in materia di autorimessa, sicurezza, utilizzo delle canaline e ripartizione dei costi. Resta fermo che eventuali limitazioni regolamentari devono essere valutate caso per caso e non possono tradursi in un divieto generalizzato e immotivato all’utilizzo legittimo delle parti comuni.

In conclusione, il condomino che intenda installare una wallbox non deve necessariamente attendere un’autorizzazione assembleare in senso stretto, ma deve impostare correttamente la procedura: verifica tecnica, comunicazione all’amministratore, rispetto del regolamento e, se necessario, decorso del termine di tre mesi previsto dalla normativa speciale. Una gestione preventiva accurata consente spesso di evitare contestazioni e di bilanciare correttamente il diritto individuale alla ricarica con la tutela della sicurezza e degli interessi del condominio.

Avv. Ruggiero Gorgoglione
WR Milano Avvocati



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Ruggiero Gorgoglione

Avvocato a Milano per diritto condominiale, immobiliare e locazioni




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