La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021, in tema di validità dei contratti di fideiussione omnibus stipulati secondo il modello contrattuale ABI del 2003 e, in particolare, sugli effetti e sulle tutele derivabili dai contratti conclusi a valle tra la banca ed il cliente che abbiano prodotto l’illecito antitrust accertato, a monte, dal noto provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia.
La Suprema Corte con la citata pronuncia muove dalla considerazione che, ogni qual volta il contratto di fideiussione costituisca l’applicazione del suddetto schema ABI, affermare la sopravvivenza totale nei contratti “a valle” di una clausola oggetto di un’intesa vietata significherebbe sostanzialmente eludere la normativa antitrust a tutela della concorrenza. In definitiva, non avrebbe alcun senso affermare la nullità parziale dell’intesa e, allo stesso tempo, la validità dei contratti stipulati in sua esecuzione (cfr. Cass. Civ. n. 13846/2019).
Segnatamente, le Sezioni Unite hanno statuito che: “ i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti “.
Soffermandoci sull’ultimo periodo di tale statuizione, l’indagine sulla presumibile volontà dei contraenti ha senso solo se calata nel contesto “che sarebbe esistito in assenza dell’atto principale colpito da nullità” e, quindi, su un mercato non falsato dalla presenza dell’intesa.
Alla luce di tale assunto, occorre chiedersi se in un mercato ragionevolmente concorrenziale, ossia in un mercato non falsato dalla presenza dell’intesa nulla, i contraenti avrebbero raggiunto ugualmente l’accordo sul contenuto del contratto, pur in assenza delle clausole ivi previste.
In definitiva, da ciò ne consegue che la maggior parte dei fideiussori italiani potranno esperire un’azione (imprescrittibile) di accertamento della nullità (parziale o totale) del contratto di fideiussione stipulato secondo modello ABI con contestuale richiesta di risarcimento del danno derivante da illecito concorrenziale e, qualora gli stessi siano stati altresì vittime di segnalazione illegittima in centrale rischi, ben potranno chiederne la cancellazione oltre che il relativo risarcimento del danno, qualora dimostrino (e dunque istruiscano adeguatamente la causa in funzione di ciò) che dette clausole, inserite dalla Banca in forza di pratiche lesive della concorrenza, inficiano l’intero rapporto contrattuale alterandone il sinallagma ed andando a travolgere anche le ulteriori parti del contratto.
Avv. Salima Es Sebar.
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