Caso legale:
Il Tribunale di Lecce, Sez. Collegiale, con l'Ordinanza del 28 Luglio 2020 ha confermato in fase di reclamo promosso dalla Banca creditrice quanto già affermato dallo stesso Giudice dell'esecuzione Dott. Silvestrini in data 09 giugno 2020 in occasione della concessa sospensione dell'esecuzione, ovvero che "il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, t.u.b. è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso"
IL CASO: due coniugi residenti nel Salento chiedevano ed ottenevano alla loro Banca di fiducia un mutuo fondiario per l'acquisto della loro prima abitazione di residenza. La Banca chiedeva ed otteneva, a garanzia del mutuo, l'immobile di proprietà del genitore di uno dei due coniugi ed iscriveva ipoteca anche su detto immobile. Tuttavia la Banca concedeva una somma ben più alta di quella effettivamente necessaria, ossia € 95.000,00 in luogo di €35.000,00 quale prezzo d'acquisto e €51.000,00 quanto stimato dal CTU in fase di opposizione alla vendita dell'immobile.