Pubblicazione legale:
In tema
di Cartelle esattoriali, nel nuovo modello previsto dal 1° gennaio 2022 non è
più presente il c.d. "aggio" di riscossione. Infatti, in attuazione
delle novità previste dalla Legge di Bilancio, il provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate pubblicato il 18 gennaio cancella gli oneri a carico del
debitore. Resta dovuta la quota per il recupero dell'insoluto e per le spese di
notifica.
In pratica, sarà lo Stato (sempre
noi cittadini comunque!) a farsi carico della copertura dei costi di gestione del
servizio di riscossione.
Infatti, l'articolo 1,
comma 15 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto, a decorrere dal 1°
gennaio, che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di
riscossione venga garantita dallo Stato.
Nello
specifico:
- viene abolita
la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura
fissa del 3 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento e
del 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi
interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato
termine di legge;
- in
caso di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari
all'uno per cento delle somme iscritte a ruolo.
Così come
specificato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, restano a carico
del debitore:
- la
quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività
cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute;
- la
quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e
degli eventuali ulteriori atti di riscossione.