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Licenziamento per giusta causa illegittimo per vizio procedurale anche se il datore di lavoro dimostra la sussistenza e la gravità della condotta contestata.

Scritto da: Salvo Cangialosi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro e Previdenza,con una Sentenza emessa a gennaio 2023 a conclusione di un procedimento che vedeva coinvolto un lavoratore, difeso dall’Avv. Salvo Cangialosi, contro una società operante nel settore laterizi, accogliendo le domande del primo, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei propri confronti pur avendo ritenuto accertata la condotta contestata al lavoratore, nonché proporzionata la sanzione irrogata.

Ciò in quanto, nel procedimento disciplinare che ha condotto all’irrogazione del provvedimento espulsivo, il datore di lavoro non ha rispettato i termini previsti dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare aziendale, secondo cui “Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

Infatti, in sede giudiziale emergeva che: al lavoratore veniva contestato l’addebito in data 16.11.2019 mediante lettura del contenuto della nota dinanzi a n. 2 testimoni; che questi, nella stessa circostanza, si difendeva verbalmente, negando di aver posto in essere la condotta contestata; che la società comminava il licenziamento con nota dell’11.12.2019, ossia a distanza di ben 25 giorni dalle giustificazioni del lavoratore, le quali, secondo quanto previsto dal codice disciplinare aziendale, ormai erano da ritenersi accolte.

Per queste ragioni il Tribunale di Bergamo, dichiarando l’illegittimità del licenziamento, condannava il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 15 mensilità.

Pertanto, come peraltro riconosciuto dalla granitica giurisprudenza di legittimità, anche laddove il licenziamento per giusta causa sia fondato su condotte sussistenti e talmente gravi da legittimare l’irrogazione del provvedimento espulsivo, lo stesso dovrà ritenersiillegittimo qualora il datore di lavoro, nell’iter procedimentale seguito, non abbia rispettato termini e condizioni previsti dalla legge (L. n. 300/1970, art. 7), dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare aziendale.




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Salvo Cangialosi

Avvocato diritto civile e lavoro