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Procedure di cambio d’appalto - Illegittimo il licenziamento del dipendente se la procedura non si perfeziona secondo i dettami normativi.

Scritto da: Salvo Cangialosi - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con due analoghe tanto articolate quanto interessanti pronunce la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato le Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo, dichiarando illegittimo il licenziamento di due guardie giurate, difese anche dall’Avv. Salvo Cangialosi.

Il caso riguarda due dipendenti di una società di vigilanza privata che, ad aprile 2017, venivano coinvolti in una procedura di cambio d’appalto, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, e pertanto licenziati dalla società uscente con diritto ad essere immediatamente assunti, alle medesime condizioni di legge e di contratto, dalla società subentrante.

Sennonché, come sin da subito denunciato dapprima dal sindacato di appartenenza dei lavoratori, nonché dai legali degli stessi, tale procedura non si è svolta conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore, in tal modo ledendo diritti inviolabili dei lavoratori a loro discapito coinvolti.

La Corte di Cassazione, disattendendo la tesi della società ricorrente, svolto un’excursus della disciplina di settore, ha ritenuto conforme alla ratio della stessa l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale, affermando il principio secondo cui “deve osservarsi come l’interpretazione data dalla Corte di merito appaia la sola compatibile con la lettera e la ratio delle disposizioni del c.c.n.l., che, allo scopo di garantire la continuità occupazionale, esigono, quale requisito immanente della legittimità del recesso per cambio d’appalto, l’effettiva assunzione del lavoratore alle dipendenze della società subentrante, senza soluzione di continuità […] e alle medesime condizioni economiche e normative, là dove, ove si seguisse la tesi proposta dalla società ricorrente, la garanzia occupazionale risulterebbe affidata al solo dato formale della aggiudicazione dell’appalto e alla mera eventualità di un effettivo subentro, nonché al riconoscimento del diritto del lavoratore di all’assunzione presso il subentrante, con inoperatività della disciplina del licenziamento nei confronti della cessante.” 

 

Le Sentenze in argomento, oltreché rappresentare motivo di grande orgoglio per i nostri legali, assumono un’importanza decisiva, in quanto pongono un limite concreto all’utilizzo del licenziamento per cambio d’appalto - il quale rappresenta un’eccezione alle regole dettate da norme imperative in materia di procedure di licenziamento individuali e collettive - così evitando abusi che pregiudichino i diritti della parte debole del rapporto di lavoro.



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Salvo Cangialosi

Avvocato diritto civile e lavoro