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Il diritto dell'agenzia immobiliare al pagamento del compenso provvigionale

In caso di perfezionamento della compravendita tra le parti, a nulla rileva la risoluzione del contratto preliminare e l'insorgenza di nuovi accordi tra le parti se l'affare concluso non è qualificabile come "diverso" rispetto a quello proposto dall'agente




Caso legale: In questo breve capitolo Vi racconto brevemente di una vicenda giudiziaria avente a oggetto il pagamento della provvigione dell'agenzia immobiliare. Una giovane coppia voleva acquistare un appartamento e l'agente immobiliare faceva visionare loro un paio di immobili. Una di queste abitazioni catturava l'attenzione dei potenziali acquirenti, che, però, venivano fin da subito avvisati che la proprietaria, di fatto, aveva "scambiato" il proprio box con quello di altro condomino, con la conseguenza che utilizzava quello di proprietà di quest'ultimo e non il proprio. Da un punto di vista giuridico, non era mai stato fatto un atto di permuta e, pertanto, la situazione di fatto non coincideva con quella giuridica. Nonostante ciò, la coppia decideva di formulare comunque una proposta d'acquisto alla venditrice, la quale si era impegnata a "sistemare" la situazione prima della vendita. Dopo qualche tempo, però, veniva comunicato agli acquirenti che i box non sarebbero tornati in uso ai rispettivi proprietari e che era intenzione della venditrice rogare prima un atto di permuta e poi vendere loro l'autorimessa che effettivamente utilizzava. I potenziali acquirenti decidevano di rivolgersi a un legale ritenendo sussistente una responsabilità dell'agente immobiliare e si rifiutavano di pagargli la provvigione. Essi risolvevano il contratto preliminare in essere per stipularne un altro, avente a oggetto sempre il medesimo appartamento e il garage in uso alla proprietaria, con uno sconto sul prezzo in ragione della modifica della pertinenza. L'agenzia immobiliare avviava una causa e si vedeva riconosciuto il proprio diritto al pagamento della provvigione. Il Giudice, infatti, ribadiva dei principi consolidati in giurisprudenza. Innanzitutto, il secondo contratto preliminare ha ad oggetto lo stesso appartamento e pertanto, controvertendo le parti solo in ordine alla cessione del box pertinenziale, non si può trattare di un "affare diverso" rispetto a quello proposto dall'agenzia. In secondo luogo, il Magistrato precisava come l'agente avesse avvisato i potenziali acquirenti del fatto che la venditrice aveva il possesso dell'autorimessa di altro condomino, con la conseguenza che nessuna responsabilità ex articolo 1759 del Codice Civile era ravvisabile. In definitiva, avendo l'agenzia immobiliare adempiuto ai propri obblighi informativi e non potendosi qualificare l'affare concluso come "diverso" rispetto a quello proposto dall'agente, quest'ultimo ha diritto al pagamento della provvigione sulla vendita.



Pubblicato da:


Samantha Castano

Avvocato civilista in Busto Arsizio