Sentenza giudiziaria:
I Signori (...) concedevano temporaneamente un immobile di loro proprietà in comodato gratuito al Signor (...), che in quel frangente temporale stava affrontando un'asserita momentanea difficoltà economica.
Il comodatario prometteva di rimborsare le spese e di ricercare una nuova soluzione abitativa in breve tempo.
Purtroppo, così non è stato e i Signori (...) si vedevano costretti a convenire in giudizio il Signor (...) per sentir accertare la risoluzione del comodato e, conseguentemente, condannare il comodatario all'immediato rilascio dell'abitazione, al rimborso delle spese, al pagamento di un'indennità di occupazione dalla richiesta di restituzione del possesso della casa all'effettivo rilascio e al pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo.
Il Tribunale di Varese accoglieva integralmente le domanda dei Signori (...).
Il Giudice prefigurava la fattispecie del "comodato precario" ex articolo 1810 del Codice Civile, in forza del quale se non è stato fissato un termine per la restituzione dell'immobile, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodatario lo richiede.
In forza di ciò, ritenendo provati i fatti costitutivi allegati dai Signori (...), il Tribunale di Varese dichiarava risolto il contratto di comodato precario, ordinando l'immediato rilascio dell'immobile, e condannava il Signor (...) al pagamento delle spese legali, al pagamento di un'indennità di occupazione mensile (equivalente al canone locatizio dell'immobile), al pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo per il rilascio dell'immobile a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza.
Avv. Samantha Castano