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Annulato il verbale di accertamento ispettivo di Enasarco e la successiva nota di pagamento -vinta la causa di opposizione a verbale ispettivo con condanna della Fondazione Enasarco al pagamento delle spese di lite

Sentenza n.2660/2020 - Sez. Lavoro del Tribunale di Roma - pubblicata il 26/05/2020




Sentenza giudiziaria: A seguito dell'emissione del verbale ispettivo redatto da un ispettore di vigilanza della Fondazione Enasarco, si è dato corso al giudizio di opposizione ex art. 442 c.p.c., presso la Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, competente per territorio. La Fondazione Enasarco si è costituita depositando memoria con domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto il pagamento di alcune somme, a titolo di contributi e sanzioni, in quanto, a suo dire, la collaboratrice della ditta opponente era stata erroneamente inquadrata come procacciatrice di affari, invece avrebbe dovuto essere inquadrata come agente ex art. 1742 e ss. cc. Il G.L. ha rigettato le richieste della Fondazione Enasarco in quanto non supportate da riscontri probatori, precisando tra l'altro che: l'onere della prova della natura dei rapporti su cui si fonda la pretesa contributiva grava interamente sulla Fondazione opposta, che è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese legali.



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Santi Migliorino

Avvocato Cassazionista a Palermo