Sentenza giudiziaria:
Una mamma si è rivolta al mio Studio per richiedere l'affidamento esclusivo della figlia minore, nata da una relazione con l'ex compagno e riconosciuta da entrambi i genitori. Nel caso di specie è stato dimostrato che il padre - che negli 11 anni di vita della bambina aveva frequentato in modo discontinuo la figlia minore avendo contatti sporadici con la stessa causando stress psicologico e disagio alla minore - non ha mai mostrato un concreto interesse alla vita della figlia, con la quale non ha mai intessuto un vero e proprio rapporto e non ha partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non provvedendo in alcun modo al suo mantenimento; inoltre non si è costituto in giudizio ed il Giudice ha rilevato pertanto una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l’affidamento monogenitoriale, derogando così la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 337 ter c.c., ed accogliendo la domanda di affido esclusivo alla madre, prevedendo inoltre una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione) e disponendo cioè un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell’art. 337 quater, 3° comma c.c.