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Cessione del credito - carenza di legittimazione attiva

Sentenza 9741/2022 - Tribunale di Milano




Sentenza giudiziaria: Un cliente ha ricevuto un decreto ingiuntivo da parte della finanziaria X che richiedeva il pagamento della somma di € 31.096,56 sostenendo di essere divenuta cessionaria e dunque titolare del credito a seguito di una serie di cessioni che si erano susseguite negli anni. E' stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo ed è stato dimostrato che la società non aveva fornito una prova idonea della propria legittimazione attiva, cioè non aveva provato di essere effettivamente titolare del credito che vantava. Nello specifico infatti, i documenti prodotti, relativi alle cessioni - pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e contratti di cessione - erano incompleti e costellati di "omissis" e non era assolutamente possibile individuare quali fossero in concreto i crediti ceduti nei contratti citati e se tra quei crediti fosse presente quello riconducibile al finanziamento contratto anni prima dal cliente. Il Tribunale di Milano ha accolto le difese svolte, ha revocato il decreto inguntivo opposto e condannato la finanziaria al pagamento delle spese legali.



Pubblicato da:


Sara Mangone

Avvocato Milano - separazione/divorzio/affidamento figli