Sentenza giudiziaria:
Un cliente riceve ricorso per separazione giudiziale nel quale la moglie richiede un mantenimento pari ad € 600,00 per i due figli minori. Le parti concordano su tutti gli altri aspetti e sulle modalità di affidamento e collocamento dei minori, ma non riescono a trovare un punto di incontro sul mantenimento. In fase di costituzione in giudizio si fa presente al Giudice che la somma richiesta dalla moglie è del tutto disancorata dalla realtà e non è assolutamente sostenibile per il marito: vengono dunque elencate e documentate tutte le spese che il marito, uscito di casa, deve sostenere e viene richiesto che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma di € 300,00 mensile. Il Giudice in udienza tenta di accordare le parti, senza successo. Il marito si dichiara disponibile a compiere un ulteriore sforzo e a a contribuire con il versamento della somma di € 350,00, ma la moglie non accetta la proposta. Il Giudice, constatata l'impossibilità di accordo, si riserva. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta, adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore dei figli disponendo l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento presso la madre e l'obbligo del padre di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario per entrambi pari ad € 350,00 come era stato richiesto dallo stesso. Successivamenti detti provvedimenti vengono confermati nelle sentenza di separazione dal Giudice, il quale ha ritenuto che "le disponibilità economiche delle parti non sono idonee alla determinazione di un contributo maggiore a carico del padre".