Sentenza giudiziaria:
Nel caso specifico il creditore aveva pignorato il conto corrente postale cointestato sia al debitore che a terzo esecutato estraneo alla procedura. Sul conto confluivano esclusivamente emolumenti della pensione del terzo (madre del debitore), di talchè il pignoramento era da considerarsi illegittimo. Inoltre, sotto altri profili procedurali, l'atto era viziato per aver il creditore indicato un Ufficio Giudiziario errato (Tribunale di Catania in luogo di quello di Pistoia). La procedura, dopo iniziale sospensione, poi rigetto e mancata riassunzione, oggi è estinta, con salvezza delle somme dell'anziana madre del debitore.