Confermato decreto ingiuntivo dopo opposizione

Sentenza del Tribunale di Roma (Sez. XVII Civile, G.O.T. Colazingari, sentenza 03/11/2025)




Sentenza giudiziaria: è intervenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dagli ingiunti contro una società fornitrice di materiale edile, assistita dall’Avv. Sarah Berducci, che ha ottenuto una decisione favorevole sulla principale pretesa creditoria. Il decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di € 15.398,72 oltre accessori, fondato su una serie di fatture emesse nel 2021. La nostra posizione: il credito era pienamente provato tramite documenti e testimonianze Pur prendendo atto della decisione, riteniamo giuridicamente corretto sostenere la tesi opposta a quella accolta nella parte relativa alla fideiussione, mentre condividiamo invece la piena prova del credito derivante dalle fatture, che il Tribunale ha infatti riconosciuto. La sentenza osserva che, sebbene le fatture siano state disconosciute dagli opponenti, la prova del credito è stata fornita: • tramite documenti prodotti in giudizio; • tramite testimonianze che hanno confermato la consegna dei materiali, la riconducibilità degli ordini e la corrispondenza con le fatture; • tramite la mancata esibizione delle scritture contabili da parte degli opponenti, valutata dal giudice come elemento indiziario a sfavore. La nostra posizione è dunque pienamente in linea con quanto emerso in giudizio: ✅ le fatture erano autentiche, riconducibili agli opponenti ed adeguatamente provate sia documentalmente che per testimoni. La fideiussione: perché riteniamo necessaria l’azione giudiziale tempestiva (e non solo le raccomandate) Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta decadenza del creditore dalla garanzia ai sensi dell’art. 1957 c.c., ritenendo che l’“istanza” contro il debitore principale debba essere un atto giudiziario (es. ricorso per ingiunzione), non essendo sufficienti le messe in mora stragiudiziali. Questa interpretazione è conforme all’orientamento della Cassazione citato dal giudice, ma riteniamo preferibile un’interpretazione più estensiva dell'art. 1957 c.c., per diverse ragioni: La ratio della norma L'obiettivo dell’art. 1957 c.c. è evitare che il fideiussore resti vincolato per un tempo indefinito, ma non impone necessariamente al creditore di avviare immediatamente un giudizio formale. Le raccomandate di costituzione in mora La società creditrice aveva inviato raccomandate di sollecito e costituzione in mora, idonee a: • interrompere la prescrizione, • manifestare chiaramente la volontà del creditore di ottenere il pagamento, • sollecitare l’adempimento del debitore principale. A nostro giudizio, tali atti dovrebbero essere valutati come “istanze” idonee, secondo l’interpretazione più elastica seguita da parte della giurisprudenza di merito. Il ricorso monitorio è stato comunque proposto Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato entro tempi compatibili con la gestione fisiologica del credito. La rigidità dei sei mesi, applicata matematicamente, penalizza il creditore in modo eccessivo e non conforme al principio di buona fede. La nostra posizione: ✅ le raccomandate avrebbero dovuto essere considerate sufficienti ai sensi dell’art. 1957 c.c., con conseguente piena operatività della fideiussione. Il riconoscimento del lavoro difensivo La causa è stata vinta nel merito sulla principale pretesa creditoria dalla società fornitrice, rappresentata dall’Avv. Sarah Berducci, che ha ottenuto la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente e il riconoscimento della piena prova del credito. Si tratta di un risultato rilevante, poiché il Tribunale ha riconosciuto che: • gli ordini provenivano dagli opponenti, • le consegne erano regolarmente avvenute, • le fatture corrispondevano alla merce consegnata, • la prova del credito era completa ed esaustiva. In sintesi: • Condividiamo pienamente la parte della decisione che riconosce la validità e la prova del credito. • Riteniamo, invece, che la fideiussione dovesse rimanere efficace, poiché le raccomandate di messa in mora rappresentano atti idonei a integrare l’“istanza” prevista dall’art. 1957 c.c. • Pertanto, secondo la nostra interpretazione, la garanzia non avrebbe dovuto essere dichiarata inefficace. Il risultato ottenuto dall’Avv. Sarah Berducci resta comunque significativo, avendo ottenuto la conferma della maggior parte della pretesa creditoria azionata.



Pubblicato da:


Sarah Berducci

Avvocato sovraindebitamento, recupero crediti trasferimenti immobiliari in famiglia




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