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Riconoscimento permesso protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08

Decreto Trib. Roma, sez. imm, rgn 17453/18




Sentenza giudiziaria: Il ricorrente di nazionalità Bangladesh aveva proposto ricorso avverso rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che aveva rigettato le domande per il riconoscimento dello status di rifugiat e la protezione sussidiaria, non ritenendo esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Con il ricorso si chiedeva il riconoscimento dello status di rifugato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, veniva escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la concessione della protezione sussidiaria. Veniva, invece, riconosciuta la protezione umanitaria in quanto misura concessa alla particolare fragilità del richiedente asilo e si configura come clausola di salvaguardia quando ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08, ordinando al Questore l'emissione del permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali".



Pubblicato da:


Sarah Berducci

Avvocato sovraindebitamento, recupero crediti e diritto di famiglia, immigrazione