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Riconoscimento protezione speciale a cittadino del Bangladesh dopo rigetto II Istanza Commissione Territoriale di Roma

Sentenza Tribunale di Roma, sezione Immigrazione RGN 33698/2022




Sentenza giudiziaria: Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione Internazionale, reiterato per la seconda volta (la prima nel 2014). Il Tribunale, pur non riconoscendo la protezione richiesta in sede di Commissione Territoriale di Roma, alla luce della documentazione depositata a dimostrazione del proprio inserimento in Italia (numerose comunicazioni obbligatorie unificate Unilav, buste paga, estratto conto previdenziale INPS, avvisi di pagamento, ricevute di rimesse di denaro versate in favore dei familiari in Bangladesh, diploma ottenuto in Italia di licenza di scuola primaria del Ministero dell’Istruzione, certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro Comune Europeo ottenuto presso il Cpia 3 di Roma, iscrizione centro di collocamento) ha dichiarato che il ricorrente, in Italia, ha condotto un’esistenza più che dignitosa, inviando anche contributi costanti ai familiari in Bangladesh. È risultato, pertanto, evidente, che il ricorrente ha costruito in Italia la sua esistenza e che il rientro in patria cancellerebbe un percorso di integrazione sociale e lavorativo positivamente avviato nel nostro Paese, ledendo in maniera significativa il bene della sua vita privata, nel significato di una nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, ai sensi dell’art. 32 co.3 del d.lgs. n. 25/2008, richiamando espressamente i casi di inespellibilità individuati dall’art.19, co,1 e 1.1 del d.lgs. n. 25/2008, risulta giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.



Pubblicato da:


Sarah Berducci

Avvocato sovraindebitamento, recupero crediti e diritto di famiglia, immigrazione