Avvocato Sarah Berducci a Roma

Sarah Berducci

Avvocato Immigrazione, sovraindebitamento, recupero crediti e pignoramenti.

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Riconoscimento protezione speciale a cittadino del Bangladesh dopo rigetto II Istanza Commissione Territoriale di Roma

Sentenza Tribunale di Roma, sezione Immigrazione RGN 33698/2022

Sentenza giudiziaria:

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione Internazionale, reiterato per la seconda volta (la prima nel 2014). Il Tribunale, pur non riconoscendo la protezione richiesta in sede di Commissione Territoriale di Roma, alla luce della documentazione depositata a dimostrazione del proprio inserimento in Italia (numerose comunicazioni obbligatorie unificate Unilav, buste paga, estratto conto previdenziale INPS, avvisi di pagamento, ricevute di rimesse di denaro versate in favore dei familiari in Bangladesh, diploma ottenuto in Italia di licenza di scuola primaria del Ministero dell’Istruzione, certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro Comune Europeo ottenuto presso il Cpia 3 di Roma, iscrizione centro di collocamento) ha dichiarato che il ricorrente, in Italia, ha condotto un’esistenza più che dignitosa, inviando anche contributi costanti ai familiari in Bangladesh. È risultato, pertanto, evidente, che il ricorrente ha costruito in Italia la sua esistenza e che il rientro in patria cancellerebbe un percorso di integrazione sociale e lavorativo positivamente avviato nel nostro Paese, ledendo in maniera significativa il bene della sua vita privata, nel significato di una nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, ai sensi dell’art. 32 co.3 del d.lgs. n. 25/2008, richiamando espressamente i casi di inespellibilità individuati dall’art.19, co,1 e 1.1 del d.lgs. n. 25/2008, risulta giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.


Avv. Sarah Berducci - Avvocato Immigrazione, sovraindebitamento, recupero crediti e pignoramenti.

L'Avvocato Sarah Berducci è presente nel panorama romano da quasi venti anni. I settori in cui opera principalmente sono il diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e cittadinanze) con ottimi risultati sia nelle procedure amministrative che giudiziarie e la crisi del debitore/ impresa. E' gestore dell'Organismo della Composizione della Crisi del COA di Roma e difensore nelle procedure del consumatore. Si occupa anche di amministrazione di sostegno, essendo iscritta nella liste del Tribunale di Roma e di diritto di famiglia. Segue le procedure e presenzia alle udienze personalmente. Attenta alla storia personale di ciascuno.




Sarah Berducci

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Mi occupo del settore immigrazione da oltre quindici anni. Seguo il cliente sia nella fase di richiesta del permesso di soggiorno che nella fase patologica di rigetto delle istanze presentate. Supporto le Imprese Italiane che intendono favorire l'ingresso in Italia di specifiche categorie di soggetti a beneficio della propria azienda. Mi occupo anche di tutte le tipologie di richiesta di cittadinanza italiana. Sono sempre aggiornata sui Decreti Governativi che vengono emessi. Il mio studio ha numerosi collaboratori che mi supportano nel seguire le storie personali di ciascuno, offrendo consulenza sulla problematica individuata.


Recupero crediti

Lavoro molto con aziende che hanno spesso difficoltà a recuperare i pagamenti di fatture. Offro consulenza sulla procedura più idonea per il recupero del credito, ove possibile, o per il passaggio in perdita della partita, con eventuale recupero dell'iva.


Pignoramento

Fase successiva e patologica del recupero del credito è la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, siano essi emolumenti da lavoro, conti correnti, beni immobili o beni mobili registrati. Pertanto è bene apprendere dal creditore e da terzi (anche professionisti) più informazioni possibili perchè la procedura intrapresa sia la più efficace e rapida per il recupero delle somme.


Altre categorie:

Sovraindebitamento, Separazione, Divorzio.


Referenze

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento permesso di soggiorno "casi speciali" per protezione umanitaria a ricorrente della Georgia

Decreto del 06.09.29, Trib. Roma, sez. XVIII, RGN 4003_19

La ricorrente di nazionalità della Georgia aveva proposto ricorso avverso rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non ritenendo esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Con il ricorso si chiedeva il riconoscimento dello status di rifugato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, veniva escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la concessione della protezione sussidiaria. La ricorrente dimostrava un grado significativo di integrazione sul territorio nazionale, comprendendo e parlando la lingua italiana, lavorando stabilmente, avendo un livello di autonomia economica che le aveva consentito anche di aiutare i familiari rimasti nella patria di origine. Tra le altre cose, madre di minore senza alcun aiuto da parte del padre del bambino. Veniva, quindi, riconosciuta la protezione umanitaria in quanto misura concessa alla particolare fragilità del richiedente asilo e si configura come clausola di salvaguardia quando ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08, ordinando al Questore l'emissione del permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali".

Pubblicazione legale

Protezione speciale: l’espulsione costituirebbe un nuovo sradicamento che interromperebbe percorso lavorativo e relazioni sociali

MELTING POT EUROPA

Protezione speciale: l’espulsione costituirebbe un nuovo sradicamento che interromperebbe percorso lavorativo e relazioni sociali

Sentenza giudiziaria

Riconoscimento permesso protezione speciale ex art.32, co.3 D.lvo 25/08

Decreto 30.03.21 trib roma, sez immigr, RGN 12970_19 cittadina Indiana

La ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione Internazionale, avverso la richiesta di status di rifugiato e forme complementari di protezione. Il Tribunale, pur non riconoscendo la protezione richiesta in sede di Commissione Territoriale di Roma, alla luce della documentazione depositata a dimostrazione del proprio inserimento in Italia e della patologia medica che affligge la ricorrente ha dichiarato che la ricorrente, in Italia, ha consolidato la sua attuale esistenza e che un eventuae rimpatro possa costituire violazione del diritto alla tutela della propria sua vita privata. Pertanto, ai sensi dell’art. 32 co.3 del d.lgs. n. 25/2008 il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale, ordinando al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno.

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