Sentenza giudiziaria:
Ex art.78 CCII il Tribunale di Civitavecchia ha disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione della procedura di sovraindebitamento proposta (concordato minore) non divenga definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. La procedura esecutiva veniva sospesa e annullata la data di asta imminente per la vendita del bene