Pubblicazione legale
Superbonus e delibera condominiale
Pubblicato su IUSTLAB
Tema complesso e difficile quello dei Verbali di
Assemblea di Condominio nell’ambito delle procedure dei Bonus e Superbonus
edilizi.
Per gli interventi edilizi su parti comuni di un
edificio composto da più unità immobiliari di diversa proprietà è necessaria l’approvazione
effettiva all’esecuzione dei lavori da parte dell’assemblea.
Interessante risulta la sentenza del Tribunale di Trani, datata 27 marzo
2023, relativa a una controversia condominiale ove gli attori avevano impugnato
2 delibere assembleari, contestando l'approvazione di lavori edili e chiedendo
l'annullamento delle stesse.
Il Giudice ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività
dell'impugnazione, dichiarando la tardività dell'impugnazione della prima
delibera. In merito alla seconda delibera impugnata, il Giudice ha ritenuto la
carenza di interesse da parte degli attori.
La decisione del Giudice è stata basata sull'assenza di vizi formali e il
Tribunale ha sottolineato che i lavori erano stati effettuati e che gli attori
avevano beneficiato degli sgravi fiscali, dimostrando la carenza di interesse
nell'impugnazione.
"TRIBUNALE DI TRANI
Sentenza n. 512/2023 del 27-03-2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI AREA 5 -
CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6316/2021 tra
### ### ### ATTORE/I e ### 22 27 32 CONVENUTO/I Oggi 27 marzo 2023 ad ore 10.30
innanzi al dott. ### sono comparsi: ### ### ### l'avv. ### ### 22 27 32 l'avv.
### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
come da note autorizzate depositate telematicamente . l'avv. di parte convenuta precisa che i
lavori sono stati effettuati e non vi sono stati problemi , la classe energetica
del condominio è stato migliorata e tutti i condomini hanno beneficiato di un
notevole risparmio economico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in
camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti,
si dà lettura dell'allegata sentenza.
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ###
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura
all'udienza del 27/03/2023 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g.
6316/2021 promossa da: ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) Tutti
difesi dall'avv. ### ATTORI ### 22 27 32 (C.F. ###), con il patrocinio
dell'avv. ### ### OGGETTO: Comunione e ### impugnazione di delibera assembleare
- spese condom. CONCLUSIONI: Le parti
hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi ai propri scritti
difensivi e chiedendo: ### 1) voglia il Tribunale adito annullare le
deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26 luglio 2021 e il 7
settembre 2021; 2) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese
processuali in favore degli attori. ###
In ###- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per
decadenza dei termini ad impugnare ; 2 -dichiarare la non impugnabilità delle
delibere perché programmatiche ed interlocutorie 3 - dichiarare, altresì la
carenza dell'interesse ad agire degli attori per insussistenza dei requisiti
previsti ex art 2697 c.c. e art 100 c.p.c Nel merito, in ### -dichiarare e
rigettare la domanda attorea di annullamento delle delibere per assenza dei
vizi di legittimità delle delibere impugnate artt. 1136 cc e succ. 5 - dichiarare e rigettare la domanda attorea
di annullamento delle delibere per avvenuta acquiescenza del comportamento
degli attori per aver ottenuto l'accesso ai benefici fiscali; 6 - Condannare
gli attori ex art 96. Cpc..
Con vittoria di spese ed onorari del presente
giudizio, oltre ### Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore
del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario..
Motivi della decisione Gli attori agiscono in giudizio
chiedendo di annullare le deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26
luglio 2021 e il 7 settembre 2021.
Sostengono di sono proprietari di unità immobiliari
facenti parte del ### 22-27-32, con sede ###, 27, 32, in particolare del
fabbricato di ###; che con delibera del l 26.07.2021 l'assemblea del predetto
### aveva approvato, con il loro voto contrario, l'esecuzione di importanti
lavori edili per il valore complessivo di circa ### avvalendosi, in parte, del
c.d. Superbonus al 110%, senza procedere ad una preliminare verifica degli
abusi edilizi; che con delibera successiva del 07.09.2021 veniva approvata l'offerta
economica dell'impresa senza specifico dettaglio.
Si è costituito il condominio convenuto eccependo la
decadenza dell'azione e l'infondatezza dell'impugnazione. ***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di
tardività dell'impugnazione, al quale deve ritenersi fondata con riferimento
alla delibera del 26 luglio 2021 Come noto, in tema di condominio degli
edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la
regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15
della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione
residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli
elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale
o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di
attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o
all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le
deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i
generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla
convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle
attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre
sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione
in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e
dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla
legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa
impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137,
comma 2, c.c. (da ultimo Cass. SS.UU. . 9839 del 14 aprile 2021).
Nel caso in esame parte attrice chiede l'annullamento
delle delibere per asseriti vizi formali, per cui l'impugnazione della delibera
del 26.7.2021 deve ritenersi tardiva, perché promossa con istanza di mediazione
inviata al condominio, a mezzo PEC in data ### oltre il termine perentorio di
trenta giorni che decorrono dalla data dell'assemblea (26/07/2021) per i
dissenzienti ### e ### e dalla data della raccomandata, contenente il verbale
dell'assemblea, (inviata il ### e ritirata il ### per l'assente ###.
Pertanto l'impugnazione della delibera assembleare del
26/07/2021 è tardiva.
Quanto alla seconda delibera impugnata vi è carenza di
interesse.
In tema di condominio negli edifici, il sindacato
dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro
di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di
legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale
controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima
dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della
discrezionalità di cui tale organo è investito.
Anche il vizio delle delibera condominiale che si
configura per eccesso di potere si configura solo la causa della deliberazione
risulti falsamente deviata dal suo modo di essere.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale
sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della
scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese
relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n.
20135; Cass. Ric. 2018 n. 23464 sez. M2
- ud. 24-10-2019 -3- ### 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n.
5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217). In
particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità
giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di
ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della
scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un
preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; né
possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o
l'irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile
l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei
condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della
gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di
accertamento di fatto, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi
dell'art. 1109, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128; Cass. Sez. 2,
05/11/1990, n. 10611).
Sulla scorta di tali parametri, non è ravvisabile un
eccesso di potere, con relativo pregiudizio nella gestione del bene comune
nella decisione approvata.
I lavori sono stati anche realizzati e gli attori
risulta abbiano beneficiato anche dei relativi sgravi fiscali con conseguente
carenza di interesse all'impugnazione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori La liquidazione, come
da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e ss. mm., tenendo conto del valore
della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase
di giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.,
comma 3, proposta dalla parte convenuta.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle
sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli
interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o
sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da
desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte
processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta
processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o
dalla inammissibilità o dall'infondatezza della domanda (Cass. n. 26545 del
30/09/2021 ) una presunzione di temerarietà che sfocia in concreto nella
«pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla
giurisprudenza consolidata» (Cass. 06/05/2021, n. 11884; Cass. 17/03/2021, n.
7513; Cass. 09/02/2021, n. 3034) ovvero nella «manifesta inconsistenza
giuridica» o nella «palese e strumentale infondatezza dei motivi di
impugnazione» (così Cass., Sez. un., 13/09/2018, n. 22405; Cass., Sez. un.,
20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/11/2019, n.29812; Cass. 15/02/2021, n. 3830;
Cass. 16/10/2020, n. 22588). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6316/2021 promossa da ###
contro ### 22 27 32 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda; - condanna altresì gli attori in solido al pagamento in
favore del procuratore del ### 22 27 32 dichiaratosi antistatario, avv. ###
delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### oltre I.v.a., C.p.a. e
15% per spese generali se e come per legge ### al verbale del 27 marzo 2023
Il Giudice ..." (cfr. TRIBUNALE DI TRANI, Sentenza n. 512/2023 del
27-03-2023)