Pubblicazione legale:
Emptio
non tollit locatum
L’acquisto
non sopprime la locazione, è un fondamentale principio giuridico in virtù
del quale l'acquirente di un bene, che il venditore aveva in precedenza dato in
locazione, è tenuto a rispettare il contratto di locazione stipulato dal suo
dante causa con un terzo.
Ai sensi dell'Art. 1599 — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
"Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione.
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante".
La compravendita non elimina
la locazione, dunque.
La vendita di un immobile locato non determina la
rescissione del contratto di locazione, purché detto contratto sia stato
concluso in data anteriore alla vendita stessa. Le locazioni di beni immobili
non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un
novennio dall'inizio della locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a
rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.
Qual
è la Ratio Legis?
La norma è volta a
regolare il contrasto tra il diritto dell'acquirente dell'immobile al pieno
godimento (art. 1571 c.c.) ed il diritto del conduttore a continuare ad
abitarlo. La regola è quella della prevalenza della locazione, spiegabile in
base all'importanza primaria del diritto ad una abitazione.