Rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento: anche i contratti precedenti al 2021 sono interessati

Scritto da: Serena F. Pratelli - Pubblicato su IUSTLAB




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Recentemente la giurisprudenza del Tribunale di Milano ha confermato un principio fondamentale a tutela dei consumatori: chi estingue anticipatamente un finanziamento ha diritto al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, comprese assicurazioni e commissioni versate in un’unica soluzione.

La decisione si colloca in continuità con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE (causa C‑383/18), che ha chiarito come l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE richieda che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata comprenda tutte le spese sostenute dal consumatore, non solo quelle “ricorrenti” legate alla durata del contratto.

In passato, le banche tendevano a rimborsare solo i costi ricorrenti maturati durante la vita del finanziamento, escludendo i costi upfront già pagati all’atto della stipula. Ora la Giurisprudenza ribadisce che questa distinzione è ingiustificata: il consumatore deve ottenere un rimborso proporzionale di tutte le spese, anche per contratti conclusi prima del 2021.

In pratica, questa interpretazione garantisce una tutela reale e concreta del consumatore, impedendo che le banche possano limitare il rimborso ai soli costi decisi unilateralmente come “ricorrenti”, riducendo di fatto il diritto di chi estingue anticipatamente il proprio finanziamento.

Per chi gestisce contratti di finanziamento o consulenza al consumatore, tale orientamento rappresenta un importante precedente da tenere presente: anche per vecchi contratti, è possibile rivendicare il rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti





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Avvocato Serena F. Pratelli a Milano
Serena F. Pratelli

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