Pubblicazione legale:
Tema complesso e difficile quello dei Verbali di Assemblea di Condominio nell’ambito delle procedure dei Bonus e Superbonus edilizi.
Per gli interventi edilizi su parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari di diversa proprietà è necessaria l’approvazione effettiva all’esecuzione dei lavori da parte dell’assemblea.
Interessante risulta la sentenza del Tribunale di Trani, datata 27 marzo 2023, relativa a una controversia condominiale ove gli attori avevano impugnato 2 delibere assembleari, contestando l'approvazione di lavori edili e chiedendo l'annullamento delle stesse.
Il Giudice ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività dell'impugnazione, dichiarando la tardività dell'impugnazione della prima delibera. In merito alla seconda delibera impugnata, il Giudice ha ritenuto la carenza di interesse da parte degli attori.
La decisione del Giudice è stata basata sull'assenza di vizi formali e il Tribunale ha sottolineato che i lavori erano stati effettuati e che gli attori avevano beneficiato degli sgravi fiscali, dimostrando la carenza di interesse nell'impugnazione.
"TRIBUNALE DI TRANI
Sentenza n. 512/2023 del 27-03-2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6316/2021 tra ### ### ### ATTORE/I e ### 22 27 32 CONVENUTO/I Oggi 27 marzo 2023 ad ore 10.30 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### ### ### l'avv. ### ### 22 27 32 l'avv. ### Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente . l'avv. di parte convenuta precisa che i lavori sono stati effettuati e non vi sono stati problemi , la classe energetica del condominio è stato migliorata e tutti i condomini hanno beneficiato di un notevole risparmio economico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si dà lettura dell'allegata sentenza.
Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA dandone lettura all'udienza del 27/03/2023 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6316/2021 promossa da: ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) ### (CF. ### ) Tutti difesi dall'avv. ### ATTORI ### 22 27 32 (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ### OGGETTO: Comunione e ### impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo: ### 1) voglia il Tribunale adito annullare le deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26 luglio 2021 e il 7 settembre 2021; 2) condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali in favore degli attori. ### In ###- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per decadenza dei termini ad impugnare ; 2 -dichiarare la non impugnabilità delle delibere perché programmatiche ed interlocutorie 3 - dichiarare, altresì la carenza dell'interesse ad agire degli attori per insussistenza dei requisiti previsti ex art 2697 c.c. e art 100 c.p.c Nel merito, in ### -dichiarare e rigettare la domanda attorea di annullamento delle delibere per assenza dei vizi di legittimità delle delibere impugnate artt. 1136 cc e succ. 5 - dichiarare e rigettare la domanda attorea di annullamento delle delibere per avvenuta acquiescenza del comportamento degli attori per aver ottenuto l'accesso ai benefici fiscali; 6 - Condannare gli attori ex art 96. Cpc..
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre ### Cpa e spese generali come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario..
Motivi della decisione Gli attori agiscono in giudizio chiedendo di annullare le deliberazioni assunte dal condominio convenuto il 26 luglio 2021 e il 7 settembre 2021.
Sostengono di sono proprietari di unità immobiliari facenti parte del ### 22-27-32, con sede ###, 27, 32, in particolare del fabbricato di ###; che con delibera del l 26.07.2021 l'assemblea del predetto ### aveva approvato, con il loro voto contrario, l'esecuzione di importanti lavori edili per il valore complessivo di circa ### avvalendosi, in parte, del c.d. Superbonus al 110%, senza procedere ad una preliminare verifica degli abusi edilizi; che con delibera successiva del 07.09.2021 veniva approvata l'offerta economica dell'impresa senza specifico dettaglio.
Si è costituito il condominio convenuto eccependo la decadenza dell'azione e l'infondatezza dell'impugnazione. ***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'impugnazione, al quale deve ritenersi fondata con riferimento alla delibera del 26 luglio 2021 Come noto, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume”. Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (da ultimo Cass. SS.UU. . 9839 del 14 aprile 2021).
Nel caso in esame parte attrice chiede l'annullamento delle delibere per asseriti vizi formali, per cui l'impugnazione della delibera del 26.7.2021 deve ritenersi tardiva, perché promossa con istanza di mediazione inviata al condominio, a mezzo PEC in data ### oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data dell'assemblea (26/07/2021) per i dissenzienti ### e ### e dalla data della raccomandata, contenente il verbale dell'assemblea, (inviata il ### e ritirata il ### per l'assente ###.
Pertanto l'impugnazione della delibera assembleare del 26/07/2021 è tardiva.
Quanto alla seconda delibera impugnata vi è carenza di interesse.
In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo è investito.
Anche il vizio delle delibera condominiale che si configura per eccesso di potere si configura solo la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Sez. 6 - 2, 17/08/2017, n. 20135; Cass. Ric. 2018 n. 23464 sez. M2 - ud. 24-10-2019 -3- ### 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889; Cass. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217). In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio, l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta; né possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. Rimane, dunque, configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio soltanto nel caso di decisione che, sulla base di accertamento di fatto, arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, n. 1, c.c. (Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128; Cass. Sez. 2, 05/11/1990, n. 10611).
Sulla scorta di tali parametri, non è ravvisabile un eccesso di potere, con relativo pregiudizio nella gestione del bene comune nella decisione approvata.
I lavori sono stati anche realizzati e gli attori risulta abbiano beneficiato anche dei relativi sgravi fiscali con conseguente carenza di interesse all'impugnazione.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e ss. mm., tenendo conto del valore della controversia e dell' attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., comma 3, proposta dalla parte convenuta.
Infatti, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della domanda (Cass. n. 26545 del 30/09/2021 ) una presunzione di temerarietà che sfocia in concreto nella «pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata» (Cass. 06/05/2021, n. 11884; Cass. 17/03/2021, n. 7513; Cass. 09/02/2021, n. 3034) ovvero nella «manifesta inconsistenza giuridica» o nella «palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (così Cass., Sez. un., 13/09/2018, n. 22405; Cass., Sez. un., 20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/11/2019, n.29812; Cass. 15/02/2021, n. 3830; Cass. 16/10/2020, n. 22588). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6316/2021 promossa da ### contro ### 22 27 32 , ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: -rigetta la domanda; - condanna altresì gli attori in solido al pagamento in favore del procuratore del ### 22 27 32 dichiaratosi antistatario, avv. ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### oltre I.v.a., C.p.a. e 15% per spese generali se e come per legge ### al verbale del 27 marzo 2023
Il Giudice ..." (cfr. TRIBUNALE DI TRANI, Sentenza n. 512/2023 del 27-03-2023)
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