Le Sezioni Centrali della Corte dei Conti confermano il diritto dei militari ad ottenere il calcolo della pensione secondo le disposizioni dell’art. 54 DPR 1092/1973.L’art. 54 riguarda il metodo di calcolo della pensione per i militari.Interessati sono le migliaia di militari destinatarie di pensione calcolata col sistema misto, a dire il personale militare che al 31.12.1995 non aveva maturato 18 anni di servizio utile.
La pensione in questi casi è chiamata “mista”, poiché composta da due quote, una quota “retributiva” e una quota “contributiva”. La quota retributiva è quella che rende l’importo della pensione più sostanzioso, poiché determinata in percentuale alla retribuzione (media ponderata delle retribuzioni percepite durante gli ultimi 10 anni di servizio ovvero percepita dal 1993 al congedo per coloro che non avevano 15 anni di servizio al 31.12.1995).
Il punto del contenzioso è proprio la percentuale d’applicare a tale retribuzione.
L’INPS applica da sempre la percentuale del 35% prevista per il personale civile, e non quella del 44% prevista per il personale militare.
Vediamo cosa hanno stabilito le Sezioni di Appello della Corte dei Conti.
Hanno riconosciuto il ricalcolo delle pensioni dei militari secondo i principi più vantaggiosi, con l’applicazione dell’aliquota del 44% per coloro che avevano maturato quindici anni di servizio utile al 31.12.1995.
Ciò significa che costoro, a seguito di ricorso al giudice unico delle pensioni, avranno un significativo aumento del 9% dell’importo di pensione in quota retributiva.
La strada è in discesa per coloro che propongono ricorso al giudice unico delle pensioni.
Le Corti dei Conti regionali sono unanime nel riconoscere tale diritto, e anche se non in primo grado, in ogni caso trova ragione in sede di appello.
Più impervia la strada per coloro che non avevano 15 anni di servizio al 31.12.1995.
Per costoro il contenzioso è ancora in alto mare e concerne l’aliquota di rendimento annua da applicare a ciascun anno di servizio maturato sino al 31.12.1995. A dire la percentuale maturata nel periodo retributivo (sino al 31.12.1995), d’applicare alla media delle retribuzioni percepite durante gli ultimi anni di servizio.
Ancora oggi non tutte le Corti dei Conti riconoscono che l’aliquota annua debba essere determinata in modo proporzionale al 44% previsto al compimento del 15° anno di servizio, dunque pari al 2,93% annuo (44%:15 anni).
L’I.N.P.S. con una propria interpretazione, che trova accoglimento presso alcune Corti dei Conti, ritiene che l’aliquota annua sia del 2.33% (35%:15 anni), continuando così ad applicare le norme del personale civile.
Come nasce l’applicazione dell’aliquota di rendimento pensionistico del personale civile al personale militare?
I Servizi Amministrativi di ciascuna Forza Armata sono coloro che effettuano il calcolo della pensione, inviandolo all'INPS tramite applicativo telematico “S7”. L’Istituto previdenziale risulta pertanto un mero “pagatore”, sul prospetto di calcolo della pensione che riceve dall'amministrazione militare.
Non si spiega il motivo per il quale, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, sollecitato da alcuni Sindacati militari, abbia da pochi giorni diramato una lettera, inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove auspica che, stante le decisioni delle Sezioni Centrali d’Appello favorevoli all'applicazione dell’art. 54, sia evitato “ulteriore contenzioso improduttivo”, dimenticando che il contenzioso nasce proprio dai calcoli della pensione effettuati dalla stessa amministrazione militare.
Alcun cenno tale lettera riporta in ordine alla corretta modalità di applicazione dell’articolo 54, in relazione alle due diverse ipotesi di contenzioso: militari con più di quindici anni al 31.12.1995 (ove il 44% risulta oramai certo a seguito di giudizio pensionistico) e militari con meno di quindici anni al 31.12.1995, ove sull'aliquota annua del 2,93% ancora è aperta la discussione.
Più una lettera di forma che di merito.
Peraltro, già a marzo del 2019, vi era stata notizia che il Procuratore Generale del Corte dei Conti aveva formulato analogo invito all'INPS, ma non pare esso abbia sortito grandi effetti, alla luce del contenzioso tuttora in essere.
La spesa che graverebbe sul bilancio dello Stato, in caso di applicazione indiscriminata dell’art. 54, sarebbe troppo elevata per rinunciare l’I.N.P.S. a un contenzioso in cui non tutti i militari “a sistema misto”, per varie ragioni, partecipano.