Pubblicazione legale:
Il sindacato del merito della motivazione di rigetto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio avviene attraverso un’attività ermeneutica volta alla reinterpretazione delle argomentazioni, un lavoro di analisi del testo teso a stabilire se l’insieme di proposizioni costituisce o meno un’argomentazione valida, riferita al caso concreto. Per individuare la logica delle argomentazioni, una metodologia di analisi efficace consiste nel ricavare una versione più semplice dell’argomentazione, senza tuttavia mutarne il contenuto. Occorre parafrasare il testo, lasciando inalterato il senso del contenuto, al fine d’individuare la sua struttura logica. Parafrasare significa semplificare e/o rielaborare le argomentazioni per renderle più comprensibili. Al tal fine creare una decostruzione, uno smontaggio degli elementi del testo volta a dividerlo, per alleggerirne la sintassi ed identificare la funzione di ogni singolo enunciato, anche attraverso la sostituzione di espressioni che contengono in sé un proprio significato, sostituendo termini o espressioni linguistiche sinsemantiche con espressioni semantiche. Si consideri l’inquadramento nosografico della patologia attribuito dalla Commissione Medica Ospedaliera, in relazione alle diverse connotazioni diagnostiche che ogni patologia assume all'interno della medesima nosografia tabellare. La parafrasi sarà in tal caso finalizzata a decostruire il giudizio diagnostico della Commissione e a comparare le espressioni semantiche che ne derivano, con le diagnosi cliniche del caso concreto, desumibili dalle certificazioni cliniche ed esami diagnostici endoprocedimentali. Una buona parafrasi è finalizzata ad eliminare espressioni equivoche da quelle chiare, isolare quelle indispensabili dai concetti già espressi, per giungere ad un’esegesi volta a preservare il deliberato e chiarirne il contenuto.
Il T.A.R. Toscana, in ordine a parere che rigettava la dipendenza d’infermità da causa di servizio, ha evidenziato come la motivazione del Comitato di Verifica fosse “affermazione stereotipa, in quanto – secondo l’ampia casistica in materia, più volte sottoposta al vaglio di questo Tribunale – ripetutamente usata, con una abusata tecnica redazionale “a stampone” dal medesimo Comitato in numerosissimi casi analoghi, come tale doppiamente inspiegabile e tanto più sorprendente. Si tratta, infatti, di valutazione proveniente da organo tecnico-amministrativo di cui fanno parte giudici provenienti dalle diverse magistrature, avvocati dello Stato, dirigenti statali, ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato, funzionari medici delle amministrazioni dello Stato: cioè quello che dovrebbe essere il fior fiore delle capacità e competenze in materia di procedimenti amministrativi e scienze medico-legali. Come tale, esso Comitato dovrebbe assicurare al cittadino il massimo grado di rispetto dei fondamentali canoni di buona azione amministrativa di carattere discrezionale, in termini di motivazione, adeguatezza istruttoria, logicità, imparzialità e trasparenza”.
Ci troviamo di fronte ad argomentazioni avulse dal caso concreto, ove la valutazione del nesso eziologico tra patologia e servizio prestato è formulata con motivazione apparente, a volte suggestiva, epilogo di metafore e formule di stile attagliabili alla generalità di casistiche patologiche riguardanti un determinato distretto anatomico, più volte riferite al mero significato scientifico della patologia, priva d’indagine medico legale su base clinica riferita al soggetto valutato, e il nesso causale liquidato senza la concreta ricostruzione dello stato clinico antecedente del soggetto, ignorando il principio medico legale della “efficienza dannosa”, in relazione al quale, per definire le cause di un determinato evento, sia la causa che la concausa generano una modificazione peggiorativa dello stato anteriore. L’organo sanitario medico legale dovrebbe necessariamente ricostruire lo stato anteriore del soggetto – a dire il complesso delle condizioni cliniche individuali, generali o locali, congenite od acquisite, anatomiche, fisiologiche o patologiche, preesistenti all'azione dell’antecedente, quest’ultimo inteso come causa o concausa che precede l’effetto giuridicamente rilevante – verificare la reale natura ed entità della modificazione peggiorativa dello stato anteriore, per ricondurre ezio-patologicamente la modificazione obiettiva all'antecedente o agli antecedenti considerati che, se giuridicamente qualificati, acquistano così il valore di causa o concausa della patologia.
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