Pubblicazione legale:
Faccio seguito al mio precedente post sulle prime impressioni relative alla Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale pubblicata in data 30/04/2026, per effettuare l'analisi della citata sentenza al fine di evidenziare le questioni ancora aperte e le contraddizioni in cui è caduto l'estensore.
Torno a ribadire che il provvedimento ha un taglio squisitamente politico in quanto riconosce (o meglio legittima) la necessità del cosiddetto legame effettivo con l'Italia ai fini del riconoscimento del proprio status civitatis.
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La Corte Costituzionale dopo aver snocciolato i concetti di territorio, popolo e sovranità, ha affermato che la Costituzione ha attribuito ai cittadini i cosiddetti diritti di partecipazione democratica, tra i quali rientra il concorso alla determinazione della politica nazionale. Prosegue la Corte affermando che consentire a persone che non hanno alcun legame effettivo con la comunità dello Stato Italiano di concorre alla determinazione delle decisioni politiche che si applicano a tale comunità, significherebbe imporre "dall'esterno" tali decisioni politiche a chi è effettivamente presente sul "territorio Italia" e concorre attivamente allo sviluppo economico-sociale del Paese.
Sulla base di tali presupposti, la Corte ha ritenuto anacronistica la legislazione precedente in favore della nuova disciplina prevista dal D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025 ed in particolare dell'art. 3 bis che prevede una ipotesi di retroattività propria che esclude ex tunc gli effetti giuridici delle norme antecedenti. In ragione di ciò, l'art. 3 bis attribuisce a fatti precedenti (nascita prima del decreto) conseguenze giuridiche diverse (preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza) da quelle che si sarebbero verificate in assenza di retroattività.
La Corte prosegue dicendo che l'art. 3 bis non comporta una revoca della cittadinanza in quanto la revoca colpisce solo chi lo status di cittadino lo ha già acquisito e non già chi deve essere riconosciuto.
Checché ne dica la Corte Costituzionale, è evidente che ci si trovi dinanzi ad una specifica ipotesi di revoca implicita della cittadinanza e che la preclusione originaria costituisca una mera fictio iuris: difatti se è vero, come è vero, che lo status di cittadini si acquista alla nascita per filiazione è altrettanto vero che considerare come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, equivale a strutturare una finzione giuridica con la quale dissimulare una revoca implicita.
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1) Il Giudice dapprima, nel rammentare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riconosce che "lo status civitatis fondato sul vincolo di filiazione ha carattere permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano", salvo poi dire però che:
a) l'art. 3 bis prevede un'ipotesi di preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e non una revoca;
b) lo status civitatis di una vasta platea di persone è incerto in quanto non ufficialmente riconosciuto;
c) il principio di affidamento di questa vasta platea di persone è indebolito dal fatto che se è vero che lo status di cittadini italiani si acquista alla nascita, non vi è alcuna certezza giuridica in merito allo status di cittadini.
Dunque il Giudice da un lato afferma che lo status di cittadino si acquista alla nascita in base al rapporto di filiazione e che il diritto alla cittadinanza sia un diritto imprescrittibile, dall'altro lato tuttavia ritiene che i nati all'estero non sono certamente cittadini italiani e che il loro principio di affidamento - sul presupposto dell'imprescrittibilità - sia attenuato dalla circostanza che non vi sia certezza giuridica sullo status, confondendo (o meglio, convertendo) il riconoscimento del diritto con la costituzione del medesimo ad opera del giudice o della Pubblica Amministrazione.
Delle due, l'una: o si è italiani per nascita o non lo si è. Tertium non datur.
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1) La Corte Costituzionale ha affrontato solo la questione della retroattività dell'art. 3 bis in quanto il Tribunale di Torino non ha contestato le nuove norme dal punto di vista sostanziale;
2) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione relativa alla differenziazione tra quanti abbiano avviato la procedura avendo ricevuto l'appuntamento e quanti, invece, nonostante si siano attivati non abbiamo avuto comunicazione di una data per l'appuntamento: a parere di chi scrive tale differenziazione comporta un'evidente violazione dell'art. 3 Costituzione in quanto va a disciplinare situazioni identiche (essersi attivati prima del 27 marzo) in maniera differente.
3) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione relativa alla violazione dell'art. 15, comma 2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in quanto il Tribunale di Torino non ha specificato che ci si trovi dinanzi alla violazione di una norma internazionale consuetudinaria e, come tale, vincolante per tutti i soggetti di diritto internazionale.
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La Sentenza della Corte Costituzionale, lungi dall'essere definitiva e risolutoria delle questioni legate al riconoscimento della cittadinanza italiana, lascia aperte molte questioni ed accende il dibattito giuridico anche, e soprattutto, in vista della emananda sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prevista nei prossimi mesi.