Avvocato Silvia Dell'elce a Arezzo

Silvia Dell'elce

Avvocato civilista/cittadinanza italiana

Informazioni generali

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Nell'esercizio della professione ho conseguito esperienza in consulenza ed assistenza per domande, giudiziali e/o amministrative, di riconoscimento della cittadinanza, sia iure sanguinis che per mancanza di turno. Offro assistenza ai discendenti di cittadini dell'ex impero austro ungarico la cui domanda amministrativa - presentata entro l'anno 2010 - non sia stata definita o rigettata (Legge 379/2000). Domande di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica.

Esperienza


Immigrazione e cittadinanza

Cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna; Cittadinanza italiana per mancanza di turno consolare; Cittadinanza italiana a discendenti di cittadini dell'ex impero austroungarico la cui domanda amministrativa - trasmessa entro il 2010 - non sia stata definita o rigettata (Legge 379/2000); Cittadinanza italiana a discendenti di cittadini dei territori ceduti alla Repubblica Jugoslava (Legge 124/2006); Ricongiungimento familiare; Rilascio permesso di soggiorno


Diritto civile

Mi occupo del diritto civile in tutti i suoi aspetti, ma più in particolare di diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù ecc...), responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale (responsabilità per fatto illecito, danni da cose in custodia, danni cagionati da animali, danni da rovina di edificio et similia).


Recupero crediti

Sin dai primi approcci alla professione ho avuto modo di seguire, e continuo tuttora, le imprese nel recupero dei crediti vantati soprattutto attraverso il procedimento monitorio, la successiva (ma solo eventuale) fase di opposizione, nonché la fase esecutiva per il recupero coattivo in caso di mancanza di spontaneo adempimento del debitore. Questo mi ha permesso di costruire nel tempo un rapporto fiduciario con le imprese clienti che, in ragione di un rapporto di consulenza stabile e continuativa, spesso richiedono pareri al fine di prevenire l'insorgenza di rischi legali che sfocerebbero, successivamente, in contenzioso giudiziale


Altre categorie

Malasanità e responsabilità medica, Domiciliazioni e sostituzioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Usura, Diritto assicurativo, Pignoramento, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Sentenza n. 63/2026 della Corte costituzionale: cittadinanza e limiti dello ius sanguinis

Pubblicato su IUSTLAB

È stata depositata in data odierna la sentenza n. 63 del 2026 con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata su uno dei temi più delicati del diritto pubblico italiano: la cittadinanza, quella acquisita per discendenza ( ius sanguinis ). La decisione si inserisce nel contesto della recente riforma del 2025 (d.l. n. 36/2025, conv. in l. n. 74/2025), che ha introdotto limiti significativi alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana ai discendenti di emigrati. 1. Il contesto normativo: dalla cittadinanza “senza limiti” alla riforma del 2025 Tradizionalmente, l’ordinamento italiano ha riconosciuto la cittadinanza per discendenza senza limiti generazionali, purché non vi fosse stata interruzione della linea di trasmissione. La riforma del 2025 ha però modificato questo assetto, introducendo condizioni più restrittive, tra cui: limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza; rilevanza del possesso di altra cittadinanza; possibili effetti retroattivi della nuova disciplina. Tali novità hanno sollevato numerosi dubbi di legittimità costituzionale, sfociati in diverse questioni incidentali sollevate dai giudici ordinari. 2. La questione di costituzionalità È noto che la sentenza n. 63/2026 trae origine da un giudizio in via incidentale promosso dal Tribunale di Torino, chiamato a valutare la legittimità delle nuove norme che limitano il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis . In particolare, i dubbi riguardavano: la possibile violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.); la lesione di diritti soggettivi già maturati; l’eventuale illegittimità degli effetti retroattivi della legge. La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo le norme compatibili con la Costituzione ed ha ribadito alcuni principi fondamentali: a) Ampia discrezionalità del legislatore La determinazione dei criteri per l’acquisto della cittadinanza rientra nella discrezionalità del Parlamento, purché non siano violati principi fondamentali. b) Assenza di un diritto assoluto e illimitato alla cittadinanza per discendenza La cittadinanza iure sanguinis non è considerata un diritto costituzionalmente garantito in modo illimitato nel tempo o nelle generazioni. c) Legittimità dei limiti introdotti Le restrizioni introdotte dalla riforma del 2025 sono state ritenute non irragionevoli, in quanto mirano a: mantenere un legame effettivo con la comunità nazionale; evitare un’estensione indefinita dello status civitatis. Questi sono, in estrema sintesi, i punti cruciali della pronuncia che, prima facie , sembra avere un taglio prettamente "politico". Ad ogni modo, la sentenza n. 63/2026 non chiude definitivamente il dibattito . Difatti il prossimo 9 giugno 2026 verranno esaminate le questioni sollevate, con 3 distinte ordinanze, dai Tribunali di Mantova e Campobasso. Parte della dottrina continua a sostenere che: la cittadinanza per discendenza abbia natura di diritto originario; i limiti introdotti possano comprimere eccessivamente diritti soggettivi. La stessa giurisprudenza ha talvolta sottolineato che le decisioni della Corte si limitano ai profili specificamente sollevati, lasciando aperti ulteriori possibili dubbi di costituzionalità oltre a quelli già sollevati.

Pubblicazione legale

Analisi della Sentenza n. 63/2026 Corte Costituzionale: le questioni ancora aperte e le evidenti contraddizioni

Pubblicato su IUSTLAB

Faccio seguito al mio precedente post sulle prime impressioni relative alla Sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale pubblicata in data 30/04/2026, per effettuare l'analisi della citata sentenza al fine di evidenziare le questioni ancora aperte e le contraddizioni in cui è caduto l'estensore. Torno a ribadire che il provvedimento ha un taglio squisitamente politico in quanto riconosce (o meglio legittima) la necessità del cosiddetto legame effettivo con l'Italia ai fini del riconoscimento del proprio status civitatis. ***** Le criticità La Corte Costituzionale dopo aver snocciolato i concetti di territorio, popolo e sovranità, ha affermato che la Costituzione ha attribuito ai cittadini i cosiddetti diritti di partecipazione democratica, tra i quali rientra il concorso alla determinazione della politica nazionale. Prosegue la Corte affermando che consentire a persone che non hanno alcun legame effettivo con la comunità dello Stato Italiano di concorre alla determinazione delle decisioni politiche che si applicano a tale comunità, significherebbe imporre "dall'esterno" tali decisioni politiche a chi è effettivamente presente sul "territorio Italia" e concorre attivamente allo sviluppo economico-sociale del Paese. Sulla base di tali presupposti, la Corte ha ritenuto anacronistica la legislazione precedente in favore della nuova disciplina prevista dal D.L. 36/2025 conv. in L. 74/2025 ed in particolare dell'art. 3 bis che prevede una ipotesi di retroattività propria che esclude ex tunc gli effetti giuridici delle norme antecedenti. In ragione di ciò, l'art. 3 bis attribuisce a fatti precedenti (nascita prima del decreto) conseguenze giuridiche diverse (preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza) da quelle che si sarebbero verificate in assenza di retroattività. La Corte prosegue dicendo che l'art. 3 bis non comporta una revoca della cittadinanza in quanto la revoca colpisce solo chi lo status di cittadino lo ha già acquisito e non già chi deve essere riconosciuto. Checché ne dica la Corte Costituzionale, è evidente che ci si trovi dinanzi ad una specifica ipotesi di revoca implicita della cittadinanza e che la preclusione originaria costituisca una mera fictio iuris: difatti se è vero, come è vero, che lo status di cittadini si acquista alla nascita per filiazione è altrettanto vero che considerare come non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, equivale a strutturare una finzione giuridica con la quale dissimulare una revoca implicita. ***** Le contraddizioni 1) Il Giudice dapprima, nel rammentare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, riconosce che "lo status civitatis fondato sul vincolo di filiazione ha carattere permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano" , salvo poi dire però che: a) l'art. 3 bis prevede un'ipotesi di preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e non una revoca; b) lo status civitatis di una vasta platea di persone è incerto in quanto non ufficialmente riconosciuto; c) il principio di affidamento di questa vasta platea di persone è indebolito dal fatto che se è vero che lo status di cittadini italiani si acquista alla nascita, non vi è alcuna certezza giuridica in merito allo status di cittadini. Dunque il Giudice da un lato afferma che lo status di cittadino si acquista alla nascita in base al rapporto di filiazione e che il diritto alla cittadinanza sia un diritto imprescrittibile, dall'altro lato tuttavia ritiene che i nati all'estero non sono certamente cittadini italiani e che il loro principio di affidamento - sul presupposto dell'imprescrittibilità - sia attenuato dalla circostanza che non vi sia certezza giuridica sullo status, confondendo (o meglio, convertendo) il riconoscimento del diritto con la costituzione del medesimo ad opera del giudice o della Pubblica Amministrazione. Delle due, l'una: o si è italiani per nascita o non lo si è. Tertium non datur. ***** Le questioni aperte 1) La Corte Costituzionale ha affrontato solo la questione della retroattività dell'art. 3 bis in quanto il Tribunale di Torino non ha contestato le nuove norme dal punto di vista sostanziale; 2) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione relativa alla differenziazione tra quanti abbiano avviato la procedura avendo ricevuto l'appuntamento e quanti, invece, nonostante si siano attivati non abbiamo avuto comunicazione di una data per l'appuntamento: a parere di chi scrive tale differenziazione comporta un'evidente violazione dell'art. 3 Costituzione in quanto va a disciplinare situazioni identiche (essersi attivati prima del 27 marzo) in maniera differente. 3) La Corte Costituzionale non ha esaminato la questione relativa alla violazione dell'art. 15, comma 2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in quanto il Tribunale di Torino non ha specificato che ci si trovi dinanzi alla violazione di una norma internazionale consuetudinaria e, come tale, vincolante per tutti i soggetti di diritto internazionale. ***** Conclusioni La Sentenza della Corte Costituzionale, lungi dall'essere definitiva e risolutoria delle questioni legate al riconoscimento della cittadinanza italiana, lascia aperte molte questioni ed accende il dibattito giuridico anche, e soprattutto, in vista della emananda sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione prevista nei prossimi mesi.

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