Pubblicazione legale:
Il patrocinio a spese dello Stato – comunemente detto gratuito patrocinio – è uno strumento che consente ai cittadini non abbienti di accedere alla giustizia senza dover sostenere le spese legali. Si tratta di una misura fondamentale per garantire l'effettività del diritto di difesa, previsto dall’art. 24 della Costituzione.
Tuttavia, il beneficio ha precisi limiti soggettivi e oggettivi, che è importante conoscere.
Possono richiederlo:
Cittadini italiani
Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
Apolidi
Enti o associazioni senza fini di lucro e senza attività economica
Il reddito annuo imponibile (dall’ultima dichiarazione fiscale) non deve superare € 12.838,01 (limite aggiornato al 2024).
🔹 Nel processo penale: si considera solo il reddito personale del richiedente.
🔹 Negli altri procedimenti: si considera il reddito familiare complessivo, salvo conflitti di interesse.
Il gratuito patrocinio è ammesso:
Nei procedimenti penali, in ogni fase e grado, per l’indagato, imputato, condannato, parte civile, persona offesa, responsabile civile e civilemente obbligato.
Nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, purché l’azione non sia manifestamente infondata.
Nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, limitatamente alla mediazione e alla negoziazione assistita da un avvocato (art. 74, comma 2-bis, D.P.R. 115/2002).
Non sono coperte:
Le attività stragiudiziali generiche (ad esempio: redazione lettere, diffide, consulenze, pareri, assistenza nella fase precontenziosa), anche se svolte da un avvocato.
Cause manifestamente infondate o temerarie.
Difesa per interessi illeciti (rivendicazioni contrarie alla legge o all’ordine pubblico).
Spese per sanzioni pecuniarie (multe, ammende, pene pecuniarie).
🔹 Eccezione: mediazione e negoziazione assistita sono ammesse, se obbligatorie per legge o delegate dal giudice, e solo se collegate a una controversia effettiva.
La richiesta va presentata per iscritto e deve contenere:
I dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
L’indicazione del reddito complessivo (personale o familiare);
Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000);
Una breve descrizione della causa o del procedimento;
Il nominativo dell’avvocato (che deve risultare iscritto all’elenco del gratuito patrocinio tenuto dal Consiglio dell’Ordine).
📌 Nei processi penali, la domanda va presentata alla cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero.
📌 Negli altri procedimenti, al consiglio dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui ha sede il giudice competente.
Chi rende dichiarazioni false nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio può incorrere in responsabilità penale e sarà obbligato a rimborsare allo Stato tutte le spese anticipate, con interessi e sanzioni.
Il gratuito patrocinio è un diritto riconosciuto a chi si trova in difficoltà economica, ma è limitato alle attività strettamente giudiziali, con l’unica eccezione della mediazione e della negoziazione assistita, se previste dalla legge.
È importante, prima di avviare un’azione legale o difendersi in giudizio, valutare con un avvocato se si ha diritto al beneficio e in quali limiti si applica.