Sentenza giudiziaria:
Con la sentenza n. 347/2023 il Tribunale di Cagliari ha accolto integralmente l’opposizione proposta da una società privata contro un decreto ingiuntivo ottenuto da Abbanoa S.p.A., revocando il provvedimento monitorio e condannando l’ente non solo alla rifusione delle spese processuali, ma anche al pagamento di un risarcimento per responsabilità processuale aggravata.
La vicenda nasce dalla richiesta di pagamento da parte di Abbanoa per forniture idriche già saldate integralmente dalla società opponente, la quale aveva ottenuto – e rispettato – un piano di rientro ufficialmente concesso dalla stessa Abbanoa. Nonostante i pagamenti fossero stati effettuati nei termini concordati e debitamente comunicati, l’ente aveva comunque avviato il procedimento monitorio.
Il Tribunale ha riconosciuto che la somma oggetto dell’ingiunzione era stata regolarmente versata prima ancora dell’emissione del decreto, rilevando l’evidente colpa grave di Abbanoa nel non informare i propri legali della reale situazione contabile. Non solo: il giudice ha ritenuto sussistenti gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannando la società idrica a risarcire la parte opponente per il danno subito, stimato in base alla durata del processo e al dispendio di energie necessarie per difendersi da un’azione giudiziaria ingiustificata.
Perché è una sentenza importante
🔹 Tutela effettiva del consumatore/utente: Il Tribunale ha riconosciuto l’abuso del ricorso al procedimento monitorio in presenza di debito già estinto.
🔹 Affermato il principio di correttezza: È stato chiarito che la parte creditrice ha il dovere di comunicare correttamente con i propri legali, evitando azioni infondate.
🔹 Condanna per responsabilità processuale aggravata: Una misura rara, ma significativa, che sanziona il comportamento scorretto nel processo.
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