Separazione e divorzio con ricorso congiunto ( in cumulo)

Scritto da: Silvia Parrini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Una delle novita' della Riforma Cartabia e' la previsione della possibilità di richiedere in forma congiunta la separazione ed il divorzio. Sono intuibili i vantaggi correlati a questa procedura, prevista dall'art.473-bis 51 CPC sia in termini temporali che in termini di spese processuali. In buona sostanza i coniugi, anche assistiti da un solo difensore, una volta raggiunto l'accordo sulle condizioni di separazione e di divorzio, sottoscrivono un ricorso con cui chiedono al Tribunale competente sia l'emissione della sentenza di omologa della separazione sia, decorso il termine di mesi 6, l'emissione della sentenza di divorzio. 

Qual e' l'iter processuale? 

Depositato il ricorso, il Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti (in genere io  chiedo nel ricorso la sostituzione dell'udienza con note scritte evitando cosi'  alle persone di dover comparire in Tribunale) e dopo l'udienza, in tempi  piuttosto brevi (seppure variabili) il Tribunale emette la sentenza di omologa della separazione. Contestualmente il Tribunale rimette la causa sul ruolo fissando l'udienza (dopo 6 mesi) per la successiva emissione della sentenza di divorzio. 

In genere optano per il procedimento congiunto di separazione e divorzio in cumulo,  i coniugi fermamente convinti della loro decisione (che pertanto escludono a priori una eventuale riconciliazione) e che solitamente  hanno gia' nuovi partners. In alcuni casi vi e' il desiderio di recidere in tempi brevi  in modo definitivo il legame col coniuge (se per esempio  profondamente delusi dal comportamento dello stesso)   anche per motivi di natura  successoria. Si precisa che i coniugi separati conservano il diritto successorio l'uno nei confronti dell'altro (salvo che sia stata emessa sentenza di separazione con addebito passata in giudicato) e che quindi soltanto col divorzio riacquisiscono  lo status libero e perdono i diritti successori. In altri casi, al di la' delle motivazioni prettamente patrimoniali, vi e' l'esigenza psicologica ed emotiva di sentirsi liberi, affrancati dall'altro e di iniziare una nuova vita. 

Ogni caso e' a se', ogni persona porta le proprie esigenze, i propri bisogni, i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

L'avvocato illustra al proprio assistito gli effetti giuridici derivanti dalla separazione e dal divorzio ed insieme valutano la strada migliore e congeniale agli interessi della persona interessata. 



Pubblicato da:


Avvocato Silvia Parrini a Cascina
Silvia Parrini

Avvocato con esperienza ultraventennale nelle controversie familiari